PERSO NE & IMPRESE gli utenti, sull'insieme del territorio di uno Stato membro, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, senza riguardo alle situazioni particolari e al livello di redditività economica di ciascuna operazione specifica. Da ciò la Corte fa discendere che è oggetto di riserva legittima, ed è quindi sottratto alla normativa a tutela della concorrenza, solo quel servizio essenziale al fine del mantenimento dell'equilibrio economico generale; che i servizi particolari o speciali che si sottraggono a tali condizioni di equilibrio possono essere quindi offerti in concorrenza. Di conseguenza, autorizzare gli imprenditori, che operano su singoli segmenti di mercato, a fare concorrenza ai titolari dei diritti esclusivi permetterà a questi di concentrarsi sulle attività economicamente più redditizie praticando tariffe più vantaggiose di quelle praticate dai titolari dei diritti esclusivi8. Tale affermazione della Corte conduce ad alcune importanti osservazioni in ordine all'assetto da dare all'offerta di servizi pubblici, specie per quanto attiene il rapporto tra servizi remunerativi, che possono essere offerti, quindi, da una pluralità di concorrenti, con le limitazioni messe in evidenza, e servizi non remunerativi. La Corte sembra in sostanza affermare che, se si vuol mantenere quale finalità di pubblico interesse il carattere universale del servizio a prezzi uniformi, non potrà prescindersi, dal punto di vista dell'impresa, dalla distinzione tra i servizi che trovano remunerazione nel mercato, da quelli (le tratte marginali) i cui costi non consentono un ritorno in termini economici. Se per i primi è il volume di domanda che proviene dall'utenza che giustifica economicamente l'offerta ad un dato prezzo, per i secondi la giustificazione dell'offerta è da trovare esclusivamente nell'onere imposto dal concedente. Il rispetto della logica d'impresa potrebbe allora condurre ad individuare nello Stato il vero cliente di quei servizi non remunerativi ed ad imporre che sia lo Stato stesso a comprare tali servizi per realizzare l'interesse pubblico dell'universalità del servizio, pagando il differenziale tra il prezzo unitario a carico dell'utente ed il costo dell'operazione. Sembra inutile sottolineare i vantaggi che tale impostazione comporterebbe in termini di trasparenza della dialettica Stato-mercato, garantendo una più corretta imputazione delle distinte responsabilità di ordine politico (valutazione del pubblico interesse e conseguente perseguimento di interventi redistributivi) e di ordine imprenditoriale (risultati di gestione)9. La nozione di servizio universale elaborata dalla Corte sembra pienamente fungibile con quella di servizio di base fatta propria dalla Commissione. Quest'ultima è determinata in base a criteri di ordine tecnico. È, infatti, un servizio di base quello che necessita di una rete di infrastrutture che comporta degli elevati investimenti (costi fissi) a fronte di costi variabili decrescenti. I suddetti investimenti raggiungono un livello tale che non è possibile immaginare la creazione di una rete concorrente, anche se può essere messa in discussione dal processo di innovazione tecnologica. Non si può, infatti, sottovalutare il rilievo che le nuove tecnologie permettono di dare a comportamenti e pratiche imprenditoriali. Basti in proposito pensare al processo di convergenza in atto tra telecomunicazioni, informatica e mass-media che indubbiamente incide sui risultati che ne deriveranno in termini di struttura dei mercati con riguardo tanto alle caratteristiche dell'offerta delle imprese coinvolte, quanto alle caratteristiche della domanda. La deroga al monopolio Il secondo comma dell'art. 90 del Trattato di Roma prescrive che le imprese che svolgono servizi di interesse economico generale e che esercitano dei monopoli fiscali sono sottoposte alle regole di concorrenza, fatto salvo il rispetto della specifica missione loro affidata. Come osservato da Sabino Cas-sese, la parola missione è di origine francese e in quel Paese qualifica l'attività delle amministrazioni non multifunzionali, ma finalizzate al perseguimento di un precipuo o-biettivo o compito10. Nell'ordinamento comunitario, l'interpretazione che se ne è data è fortemente restrittiva. La Corte ha, infatti, più volte affermato E sottratto alla normativa a tutela della concorrenza solo il servizio essenziale al fine dell'equilibrio economico complessivo. Se è finalità pubblica il carattere universale del servizio a prezzi uniformi, lo Stato diventa il vero cliente dei servizi non remunerativi. 67