PERSO NE & IMPRESE quel che riguarda le attività, non espressamente indicate dalla legge, che questi soggetti comunque svolgono15. Nella legislazione italiana di tutela della concorrenza, in attuazione del dettato costituzionale (artt. 3 e 41), che stabilisce una sostanziale indifferenza tra iniziativa economica pubblica e privata, l'art. 8, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, afferma il principio di eguaglianza nell'applicazione della normativa antitrust nei confronti di imprese pubbliche e private. Analogamente a quanto accade nel Trattato di Roma, è prevista anche una deroga al generale principio dell'applicazione delle disposizioni a tutela della concorrenza, a favore di quelle imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati (art. 8, comma 2, legge n. 287/90). In conseguenza di ciò l'Autorità garante ha più volte affermato che «un'impresa incaricata per legge di un servizio di interesse economico generale è esentata dal rispetto delle norme nazionali a tutela della concorrenza e del mercato, solo qualora il comportamento in corso di valutazione, nella sua specifica manifestazione ed in rapporto alla concreta fattispecie di volta in volta esaminata, risulti l'unico comprovato e possibile mezzo per salvaguardare l'equilibrio economico dell'ente e per consentire allo stesso il perseguimento delle sue finalità istituzionali»16. Il legislatore prima, e l'interprete dopo, hanno, quindi, manifestato una significativa opzione nei confronti dei principi del libero mercato e della concorrenza come strumento ottimale di allocazione della ricchezza. Anche l'attività di impresa che nelle varie tipologie esistenti viene esercitata da soggetti pubblici per finalità di ordine collettivo deve pertanto essere conformata alle regole del mercato, a meno che la legge, e soltanto questa, non abbia dato luogo ad una diversa valutazione dell'utilità sociale che, mediante la previsione della riserva, conduce ad una sottrazione di quel determinato soggetto ai principi generali. D'altronde, le norme che disciplinano fattispecie di carattere eccezionale devono essere interpretate in modo rigoroso. Qualsiasi deviazione dall'applicazione dei principi di mercato si risolve in una valutazione svolta dal legislatore in virtù della quale viene ritenuto che la sottrazione di una data attività economica ai principi del libero mercato debba soddisfare l'efficienza economica del sistema, intesa come ottimale allocazione delle risorse. Ne deriva che qualsiasi inefficienza del sistema può essere censurata avendo come riferimento un ipotetico assetto concorrenziale dello stesso. Ogni valutazione dell'operato del monopolista pubblico deve pertanto tenere conto di come la medesima valutazione sarebbe stata operata in un assetto di mercato concorrenziale. È quest'ultimo, infatti, l'assetto ordinario, dovendo essere giustificate tutte le deviazioni dal modello economico di riferimento. Tale valutazione può essere condotta come si è proceduto in ambito comunitario attraverso il ricorso diretto alle disposizioni per la tutela della concorrenza, ovvero mediante l'individuazione di una normativa di regolazione del settore. Tuttavia, laddove si procedesse esclusivamente con l'applicazione delle disposizioni antitrust si attribuirebbe a queste ultime una funzione che non è loro propria. In altri termini, si opererebbe attraverso strumenti che hanno un'altra finalità e che solo in modo indiretto possono esercitare un controllo sull'efficienza del servizio erogato. Questo, infatti, è un ruolo che dovrebbe assolvere il regolatore, in un rapporto di stretta collaborazione con l'Autorità Garante, ma su un piano di completa autonomia. L'attività svolta dall'Autorità L'Autorità più volte si è espressa in relazione a comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da imprese che godono dell'esercizio in esclusiva di attività economiche. In questi casi, la questione di maggiore rilievo diviene quella di salvaguardare una concorrenza effettiva e quindi garantire rapporti concorrenziali non alterati sui mercati contigui La sottrazione di una data attività economica alla normativa a tutela della concorrenza deve comunque soddisfare il criterio di efficienza. 69