Un altro passo per una eegge a favore dee non profit di Gian Paolo Gualaccini nno 1856: gli stati uniti definiscono per la prima volta i requi- siti necessari per godere delle esenzioni fiscali previste per le organizzazioni non profit. novembre 2002: alla commissione Giustizia della Camera arriva il testo del disegno di legge DELEGA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI Ministri dell'11 luglio scorso dopo aver superato il vaglio della conferenza stato-regioni. Basterebbero queste due date per dare un'idea della rivoluzione culturale che il Ddl in discussione alla Camera porterà nel sistema economico nazionale. Finalmente anche in Italia al Terzo Settore - non profit verrà infatti riconosciuta una capacità pro- duttiva in determinati settori di interesse pubblico. Un riconoscimento che non è altro che una codificazione di una realtà che è sempre esistita. Tutto il Medioevo italiano, infatti, è la storia di entità pubbliche, non statali, nate dalla libera aggregazione di cittadini, per rispondere ai bisogni di assistenza, sanità, scuola, università, formazione. Da sempre esistono in Italia realtà private. Manca ancora una legge trasversale per tutti i settori del non profit. fondate da privati, senza fini di lucro che operano slegate da qualsiasi inizia- tiva statale o da qualsiasi amministrazione pubblica. Negli ultimi anni queste realtà non profit I h hanno progressivamente accresciuto la loro importanza all'interno del sistema del Welfare. Anzi, in molti casi lo stesso siste- ma, si è trovato a dover delegare al Terzo Settore - non profit, la produzione e l'ero- gazione di servizi alla persona. Questa crescente importanza ha posto il problema di una definizione che superasse la rigida disciplina degli enti privati trac- ciata dal Codice Civile nel 1942 e ancora oggi valida. Secondo il Libro I e il Libro V del Codice, infatti, gli enti privati sì dividono in: asso- ciazioni con o senza personalità giuridica, fondazioni e comitati (senza fini di lucro e destinate al perseguimento di finalità eti- che e/o ideali) e società lucrative e coope- rative (funzionali, invece, alla produzione con finalità meramente lucrativa). Gli enti non profit però, sfuggono a queste categorie rigide. Proprio per attenuare