ne accreditata e capitalizzata ad un tasso pari alla una media quinquennale del tasso di crescita del Pil nominale. L'aliquota contributiva di riferimento, ai fini della determinazione dei contributi da accreditare (e da rivalutare), è pari al 33% dei salari lordi annui percepiti durante la vita, lavorativa dei lavoratori dipendenti e al 20% dei redditi da lavoro autonomo2. Sul totale dei contributi calcolati e rivalutati, il cosiddetto montante, è applicato un coefficiente di conversione legato alla speranza di vita alla data del pensionamento, alla probabilità di erogare una pensione ai superstiti ed al tasso di rendimento che la legge attribuisce durante il periodo di quiescenza. In sostanza, il coefficiente rende il valore attuale delle prestazioni future pari ai contributi capitalizzati.
Coefficienti di conversione per il calcolo della pensione
57 anni	4, 720
58 anni	4, 860
59 anni	5, 006
60 anni	5,163
61 anni	5, 334
62 anni	5, 514
63 anni	5, 706
64 anni	5,911
65 anni	6,136
Con la riforma previdenziale è stata reintrodotta in Italia la corrispettività tra contributi e prestazioni. Si tratta di un regime in cui la relazione tra contributi versati e prestazione percepita è effettiva per quanto riguarda il calcolo della pensione. Tuttavia, i contributi versati dal singolo non vengono accumulati in fondi e poi restituiti al momento del pensionamento, ma servono a pagare le pensioni di chi è ritirato dal lavoro in quel momento. In altri termini, la transizione ha comportato per il calcolo della pensione il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, pur restando il tipo di finanziamento a ripartizione e non a capitalizzazione.
Questo sistema individua una via di mezzo nel conflitto tra i due sistemi a capitalizzazione e a ripartizione. Nello schema payg-NDC 1 lavoratori pagano contributi basati su un tasso fisso di contribuzione e il valore di questi contributi è accreditato in conti figurativi, che rappresentano l'aspetto a capitalizzazione del
/ principali risultati delle riforme sono stati la corrispettività tra contributi e prestazioni e la previdenza complementare privata.
sistema. I contributi sono pagati in base ai guadagni per il periodo in cui i lavoratori sono in servizio. Al momento del pensionamento, l'ammontare della pensione dipende dalla speranza di vita in quel momento, parametro che va preso in considerazione nelle decisioni individuali di uscita dal mercato del lavoro. Creando un legame diretto tra contribuzioni e prestazioni e basando l'ammontare delle prestazioni sulla speranza di vita al momento del ritiro, il sistema NDC riduce l'impatto di costi dovuti a scelte individuali e a modificazioni inattese nella vita media.
La riforma Pini ha affiancato al regime previdenziale pubblico un sistema privato complementare, che si basa sull'investimento in fondi pensione creati da accordi a livello di singola società o di categoria, con l'intervento dei rappresentanti sindacali. I fondi chiusi sono organizzati da sindacati, società di grandi dimensioni, gruppi professionali, e possono essere utilizzati esclusivamente dai membri di tali organizzazioni. Se i partecipanti al fondo non sono soddisfatti, possono trasferire il loro accantonamento in un fondo aperto. Questi ultimi possono essere utilizzati da chiunque, compresi i lavoratori autonomi e i dipendenti di imprese di piccole dimensioni. Trascorsi cinque anni i partecipanti possono trasferire il loro accantonamento in un altro fondo aperto. Gli investimenti dei fondi pensione devono essere gestiti da banche, fondi comuni di investimento, compagnie di assicurazione. Dal gennaio 2001 sono state previste delle agevolazioni fiscali per chi aderisce ai fondi pensione. In particolare, sono stati introdotti i Piani pensionistici individuali, che nessun lavoratore dipendente può sottoscrivere senza prima aver aderito ad un
fondo collettivo che utilizzi Le caratteristiche demografiche
una quota di Tfr tra le forme e spesa previdenziale di funzionamento. Il nuovo sistema prevede che i contributi versati ai piani individuali di nuova costituzione siano fiscalmente deducibili fino a un tetto pari al 12% del reddito ed entro un limite massimo di 10 milioni l'anno. Per i redditi da lavoro dipendente la deduzione compete «per un