soltanto dietro presentazione alle dogane di apposita li- cenza rilasciata dal Ministero delle finanze - Direz. gen. dogane e imposte indirette - su conforme richiesta del Ministero del commercio con l'estero b) Per i seguenti prodotti argentini: Frumento; segale; orzo; granoturco; carne bovina con- gelata; per i quali è previsto dall'accordo un reciproco impegno di acquisto e di vendita entro determinati quantitativi, rimane stabilito quanto segue: 1) l'importazione dei cereali è affidata alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari; 2) l'importazione dela carne bovina congelata rimane affidata, per il contingente relativo all'anno 1947, al CIRCA (Consorzi Importatori Riuniti Carni Affini), il quale agisce in nome dei tre principali gruppi italiani dei ramo secando un accordo intervenuto tra le categorie industriali e commerciali interessate. c) Per l'importazione dei rimanenti prodotti argentini per i quali è previsto dall'accordo un reciproco impegno di acquisto e vendita (olio di lino, oli alimentari di gira- sole e di arachidi, panelli di semi oleosi, grasso di ma- iale) si fa riserva di emanare al più presto le relative disposizioni. d) Per tutti i prodotti argentini diversi da quelli indi- cati ai punti b) e c) precedenti, e specie per i seguenti particolarmente indicati all'art. 10 dell'accordo: Uova; burro, carni conservate; pollame congelato; avena; crusca e cruschello; lane; stracci di lana e di cotone; sego industriale; olio di legno di Cina (tung); pelli crude secche bovine; pe.ll salate fresche bovine; pelli crude sec- che caprine; caseina; acido stearico; budella salate; corna; ossa; unghie; prodotti opoterapici; organi di animali per prodotti opoterapici; il Ministero del commercio con l'estero si riserva di pren- dere in esame le relative domande d'importazione, le quali, redatte in conformità alle norme generali e accom- pagnate — se del caso — dal prescritto certificato della Camera di commercio .dovranno essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Serv. importazioni e) L'importazione in Italia di tutte le merci argentine di cui sopra sarà, in ogni caso, subordinata all'osser- vanza delle norme valutarie all'uopo emanate dall'Ufficio italiano dei cambi. ITALIA- BULGARIA ACCORDI DI COMMERCIO E DI PAGAMENTO DEL 5 NOVEMBRE 1947 ^ ACCORDO CONCERNENTE GLI SCAMBI COMMERCIALI Il Governo italiano ed il Governo bulgaro, desiderosi di riprendere e di sviluppare per quanto possibile gli scambi di merci tra i loro paesi, si sono accordati sulle seguenti disposizioni: Art. 1. — Gli scambi commerciali tra l'Italia e la Bul- garia saranno effettuati per il momento sulla base di affari di reciprocità, soggetti a previa autorizzazione delle competenti au.orità dei due paesi. Detta autorizzazione sarà rilasciata dalle competenti au- torità dei due paesi tenendo conto del valore economico delle merci oggetto degli affari di cui sopra, in modo da mantenere un equilibrio per quanto concerne l'importanza economica dei prodotti da scambiare ira i due paesi. Le autorità competenti dei due paesi si terranno infor- mate di ogni autorizzazione che sia rilasciata dall'uno o dall'altro del due paesi. Art. 2. — Le operazioni di importazione e di esporta- zione relative ad ogni affare di reciprocità dovranno es- sere eseguite nel termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione. In casi eccezionali tale termine potrà essere prorogato dalle competenti autorità dei due paesi. I contratti e le fatture saranno stilati in dollari U.S.A. Art. 3. — Gli affari di reciprocità saranno autorizzati nei limiti dei contingenti di merci originarie e prove- nienti dall'Italia previsti nella annessa tabella « A » e dei contingenti di merci originarie e provenienti dalla Bul- garia previsti nella annessa tabella « B ». Tuttavia i due Governi potranno di comune accordo aumentare i contingenti previsti nelle dette tabelle A e B, come pure aggiungere contingenti per altre merci. Art. 4. — La consegna delle merci relative alle opera- zioni di compensazione privata che sono state approvate dai due Governi prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non ancora eseguite, avrà luogo al di fuori dei contingenti previsti dall'accordo suddetto. Gli affari di reciprocità, autorizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo e che non saranno ese- guiti alla data della sua scadenza, verranno eseguiti, anche dopo tale data, in conformità di tali disposizioni. Art. 5. — Per facilitare lo scambio di merci tra i due paesi sarà costituita una Commissione fciista composta di rappresentanti del Governo italiano e di rappresentanti del Governo bulgaro. Essa avrà il compito di assicurare la buona esecuzione dei presente accordo e di risolvere le divergenze che po- tessero sorgere nella sua applicazione. La Commissione è parimenti incaricata di sottoporre ai due Governi qualsiasi proposta destinata a migliorare le relazioni commerciali tra l'Italia e la Bulgaria. Essa si riunirà a richiesta delle competenti autorità dei due paesi. Art. 6. — Il presente accordo, che sarà valido per un periodo di un anno, sarà ratificato al più presto possibile, in quanto ciò sia necessario; tuttavia 1 due Governi po- tranno metterlo in applicazione, a titolo provvisorio, me- diante semplice scambio di mote. Esso sarà rinnovalo per tacito consenso di anno in anno, a meno che uno dei due paesi contraenti non lo denunci con un preavviso di tre mesi. ACCORDO PER REGOLARE I PAGAMENTI RlflLATI^I AGLI SCAMBI COMMERCIALI Il Governo italiano ed il Governo bulgaro, allo scopo di regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra i loro paesi, si sono accordati su quanto segue: Art. 1. — Il regolamento degli affari di reciprocità pre- visti all'art. 1 dell'accordo commerciale, firmato in data odierna, sarà effettualo per il tramite di « conti speciali » reciproci in dollari U.S.A., come moneta convenzionale, non produttivi di Interessi, aperti nei confronti di ogni affare, rispettivamente presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca Nazionale di Bulgaria, e presso la Banca Nazionale di Bulgaria a nome dell'Ufficio italiano dei cambi. Per il tramite dei « conti speciali » suddetti dovranno essere regolate anche le spese, commissioni, noli, ecc. reta : ivi ad ogni affare. Art. 2. — L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca Na- zionale di Bulgaria apriranno anche un conto di evidenza reciproco in dollari U.S.A., denominato « conto statistico ». Sul conto tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca Nazionale di Bulgaria sarà accreditato il con- trovalore in dollari U.S.A. dei versamenti effettuati dagli importatori italiani di merci bulgare, ed addebitato il controvalore dei pagamenti disposti dalla Banca Nazio- nale di Bulgaria a favore degli esportatori italiani verso la Bulgaria. Rispettivamente, sul conto tenuto dalla Banca Nazio- nale di Bulgaria a nome dell'Ufficio italiano del cambi sarà accreditato il controvalore in dollari U.S.A. dai ver- samenti effettuati dagli importatori bulgari di merci ita- liane ed addebitato il controvalore dei pagamenti disposti dall'Ufficio italiano dei cambi a favore degli esportatori bulgari verso l'Italia. Art. 3. —■ Il regolamento degli affari di reciprocità at- traverso i « conti speciali » previsti all'art. 1 dovrà essere effettuato entro il termine stabilito per l'esecuzione di ogni affare in conformità dell'art. 2 dell'accordo comraer ciale firmato in data odierna. Art. 4. — Per quanto riguarda il regolamento delle for- niture speciali previste dal protocollo firmato in data odierna, resta inteso che per ogni fornitura speciale che sarà autorizzata da parte dei due Governi, saranno aperti dei conti denominati « conto fornitura speciale n.....» presso l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca Nazionale di Bulgaria. Tali forniture speciali avranno esecuzione dopo che i pagamenti in prodotti bulgari od in divise libere saranno stati effettuati secondo le condizioni previste in ogni con- tratto autorizzato dai due Governi. Art. 5. — L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca Na- zionale di Bulgaria stabiliranno di comune accordo le misure necessarie per regolare i dettagli tecnici relativi all'applicazione del presente accordo, come per l'apertura e l'amministrazione dei « conti speciali » previsti all'art. 1, del « con.o statistico » previsto all'art. 2 e dei centi dellF forniture speciali previsti all'art. 4 del presente accordo. Art. 6. — Il presente (accordo entrerà in vigore contem- poraneamente all'accordo commerciale firmato in data odierna ed .avrà la medesima durata'dell'accordo suddetto. Sarà rinnovato per tacito consenso di anno in anno, a meno che l'uno o l'altro dei due paesi contraenti non lo denunci con un preavviso di tre mesi. Allegato A. ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO LA BULGARIA MERCE Valore (anig\iaia» dollari ) Acido gallico puro, pirogallico e salicilico 6 Acido tannico all'etere................6 Acido borico e borace..................20 Ossidi e sali di mercurio................15 Prodotti farmaceutici vari e specialità me- dicinali, compresi i prodotti sulfami- dici, vitaminici, ormonici, ed i prodotti per uso veterinario..................400 Estratti di castagno..........^ 200 Essenze di agrumi......................20 Litopone..............................25 Idrosolfito di sodio....................10 Zolfo» raffinato........................50 Colori sintetici........................400 Vernici alla cellulosa..................10 Fenolo raffinato ......................5 Tartrati e bitartrati....................50 Trifosfati di sodio....................5 Altri prodotti chimici organici ed inorgan. 280 Macchine utensili ed utensili meccanici . 350 Strumenti di misura ed apparecchi di pre- cisione, compresi gli apparecchi ottici e fototecnici........................120 Macchine per l'agricoltura e loro parti di ricambio (comprese le macchine per la produzione di bevande alcooliche e per ia fabbricazione di conserve eli- 38