soltanto dietro presentazione alle dogane di apposita li-
cenza rilasciata dal Ministero delle finanze - Direz. gen.
dogane e imposte indirette - su conforme richiesta del
Ministero del commercio con l'estero
b)	Per i seguenti prodotti argentini:
Frumento; segale; orzo; granoturco; carne bovina con-
gelata;
per i quali è previsto dall'accordo un reciproco impegno
di acquisto e di vendita entro determinati quantitativi,
rimane stabilito quanto segue:
1)	l'importazione dei cereali è affidata alla Federazione
Italiana dei Consorzi Agrari;
2)	l'importazione dela carne bovina congelata rimane
affidata, per il contingente relativo all'anno 1947, al
CIRCA (Consorzi Importatori Riuniti Carni Affini), il
quale agisce in nome dei tre principali gruppi italiani
dei ramo secando un accordo intervenuto tra le categorie
industriali e commerciali interessate.
c)	Per l'importazione dei rimanenti prodotti argentini
per i quali è previsto dall'accordo un reciproco impegno
di acquisto e vendita (olio di lino, oli alimentari di gira-
sole e di arachidi, panelli di semi oleosi, grasso di ma-
iale) si fa riserva di emanare al più presto le relative
disposizioni.
d)	Per tutti i prodotti argentini diversi da quelli indi-
cati ai punti b) e c) precedenti, e specie per i seguenti
particolarmente indicati all'art. 10 dell'accordo:
Uova; burro, carni conservate; pollame congelato; avena;
crusca e cruschello; lane; stracci di lana e di cotone;
sego industriale; olio di legno di Cina (tung); pelli crude
secche bovine; pe.ll salate fresche bovine; pelli crude sec-
che caprine; caseina; acido stearico; budella salate; corna;
ossa; unghie; prodotti opoterapici; organi di animali per
prodotti opoterapici;
il Ministero del commercio con l'estero si riserva di pren-
dere in esame le relative domande d'importazione, le
quali, redatte in conformità alle norme generali e accom-
pagnate — se del caso — dal prescritto certificato della
Camera di commercio .dovranno essere indirizzate al
Ministero del commercio con l'estero - Serv. importazioni
e)	L'importazione in Italia di tutte le merci argentine
di cui sopra sarà, in ogni caso, subordinata all'osser-
vanza delle norme valutarie all'uopo emanate dall'Ufficio
italiano dei cambi.
ITALIA- BULGARIA
ACCORDI DI COMMERCIO E DI PAGAMENTO
DEL 5 NOVEMBRE 1947
^ ACCORDO CONCERNENTE GLI SCAMBI COMMERCIALI
Il Governo italiano ed il Governo bulgaro, desiderosi
di riprendere e di sviluppare per quanto possibile gli
scambi di merci tra i loro paesi, si sono accordati sulle
seguenti disposizioni:
Art. 1. — Gli scambi commerciali tra l'Italia e la Bul-
garia saranno effettuati per il momento sulla base di
affari di reciprocità, soggetti a previa autorizzazione delle
competenti au.orità dei due paesi.
Detta autorizzazione sarà rilasciata dalle competenti au-
torità dei due paesi tenendo conto del valore economico
delle merci oggetto degli affari di cui sopra, in modo da
mantenere un equilibrio per quanto concerne l'importanza
economica dei prodotti da scambiare ira i due paesi.
Le autorità competenti dei due paesi si terranno infor-
mate di ogni autorizzazione che sia rilasciata dall'uno o
dall'altro del due paesi.
Art. 2. — Le operazioni di importazione e di esporta-
zione relative ad ogni affare di reciprocità dovranno es-
sere eseguite nel termine di tre mesi a decorrere dalla
data dell'autorizzazione.
In casi eccezionali tale termine potrà essere prorogato
dalle competenti autorità dei due paesi.
I contratti e le fatture saranno stilati in dollari U.S.A.
Art. 3. — Gli affari di reciprocità saranno autorizzati
nei limiti dei contingenti di merci originarie e prove-
nienti dall'Italia previsti nella annessa tabella « A » e dei
contingenti di merci originarie e provenienti dalla Bul-
garia previsti nella annessa tabella « B ».
Tuttavia i due Governi potranno di comune accordo
aumentare i contingenti previsti nelle dette tabelle A e
B, come pure aggiungere contingenti per altre merci.
Art. 4. — La consegna delle merci relative alle opera-
zioni di compensazione privata che sono state approvate
dai due Governi prima dell'entrata in vigore del presente
accordo, ma non ancora eseguite, avrà luogo al di fuori
dei contingenti previsti dall'accordo suddetto.
Gli affari di reciprocità, autorizzati in conformità delle
disposizioni del presente accordo e che non saranno ese-
guiti alla data della sua scadenza, verranno eseguiti, anche
dopo tale data, in conformità di tali disposizioni.
Art. 5. — Per facilitare lo scambio di merci tra i due
paesi sarà costituita una Commissione fciista composta di
rappresentanti del Governo italiano e di rappresentanti
del Governo bulgaro.
Essa avrà il compito di assicurare la buona esecuzione
dei presente accordo e di risolvere le divergenze che po-
tessero sorgere nella sua applicazione.
La Commissione è parimenti incaricata di sottoporre ai
due Governi qualsiasi proposta destinata a migliorare le
relazioni commerciali tra l'Italia e la Bulgaria.
Essa si riunirà a richiesta delle competenti autorità dei
due paesi.
Art. 6. — Il presente accordo, che sarà valido per un
periodo di un anno, sarà ratificato al più presto possibile,
in quanto ciò sia necessario; tuttavia 1 due Governi po-
tranno metterlo in applicazione, a titolo provvisorio, me-
diante semplice scambio di mote.
Esso sarà rinnovalo per tacito consenso di anno in anno,
a meno che uno dei due paesi contraenti non lo denunci
con un preavviso di tre mesi.
ACCORDO PER REGOLARE I PAGAMENTI RlflLATI^I
AGLI SCAMBI COMMERCIALI
Il Governo italiano ed il Governo bulgaro, allo scopo
di regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali
tra i loro paesi, si sono accordati su quanto segue:
Art. 1. — Il regolamento degli affari di reciprocità pre-
visti all'art. 1 dell'accordo commerciale, firmato in data
odierna, sarà effettualo per il tramite di « conti speciali »
reciproci in dollari U.S.A., come moneta convenzionale,
non produttivi di Interessi, aperti nei confronti di ogni
affare, rispettivamente presso l'Ufficio italiano dei cambi
a nome della Banca Nazionale di Bulgaria, e presso la
Banca Nazionale di Bulgaria a nome dell'Ufficio italiano
dei cambi. Per il tramite dei « conti speciali » suddetti
dovranno essere regolate anche le spese, commissioni,
noli, ecc. reta : ivi ad ogni affare.
Art. 2. — L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca Na-
zionale di Bulgaria apriranno anche un conto di evidenza
reciproco in dollari U.S.A., denominato « conto statistico ».
Sul conto tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi a nome
della Banca Nazionale di Bulgaria sarà accreditato il con-
trovalore in dollari U.S.A. dei versamenti effettuati dagli
importatori italiani di merci bulgare, ed addebitato il
controvalore dei pagamenti disposti dalla Banca Nazio-
nale di Bulgaria a favore degli esportatori italiani verso
la Bulgaria.
Rispettivamente, sul conto tenuto dalla Banca Nazio-
nale di Bulgaria a nome dell'Ufficio italiano del cambi
sarà accreditato il controvalore in dollari U.S.A. dai ver-
samenti effettuati dagli importatori bulgari di merci ita-
liane ed addebitato il controvalore dei pagamenti disposti
dall'Ufficio italiano dei cambi a favore degli esportatori
bulgari verso l'Italia.
Art. 3. —■ Il regolamento degli affari di reciprocità at-
traverso i « conti speciali » previsti all'art. 1 dovrà essere
effettuato entro il termine stabilito per l'esecuzione di
ogni affare in conformità dell'art. 2 dell'accordo comraer
ciale firmato in data odierna.
Art. 4. — Per quanto riguarda il regolamento delle for-
niture speciali previste dal protocollo firmato in data
odierna, resta inteso che per ogni fornitura speciale che
sarà autorizzata da parte dei due Governi, saranno aperti
dei conti denominati « conto fornitura speciale n.....»
presso l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca Nazionale
di Bulgaria.
Tali forniture speciali avranno esecuzione dopo che i
pagamenti in prodotti bulgari od in divise libere saranno
stati effettuati secondo le condizioni previste in ogni con-
tratto autorizzato dai due Governi.
Art. 5. — L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca Na-
zionale di Bulgaria stabiliranno di comune accordo le
misure necessarie per regolare i dettagli tecnici relativi
all'applicazione del presente accordo, come per l'apertura
e l'amministrazione dei « conti speciali » previsti all'art. 1,
del « con.o statistico » previsto all'art. 2 e dei centi dellF
forniture speciali previsti all'art. 4 del presente accordo.
Art. 6. — Il presente (accordo entrerà in vigore contem-
poraneamente all'accordo commerciale firmato in data
odierna ed .avrà la medesima durata'dell'accordo suddetto.
Sarà rinnovato per tacito consenso di anno in anno, a
meno che l'uno o l'altro dei due paesi contraenti non lo
denunci con un preavviso di tre mesi.
Allegato A.
ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO LA BULGARIA
MERCE	Valore
(anig\iaia» dollari )
Acido gallico puro, pirogallico e salicilico	6
Acido tannico all'etere................6
Acido borico e borace..................20
Ossidi e sali di mercurio................15
Prodotti farmaceutici vari e specialità me-
dicinali, compresi i prodotti sulfami-
dici, vitaminici, ormonici, ed i prodotti
per uso veterinario..................400
Estratti di castagno..........^	200
Essenze di agrumi......................20
Litopone..............................25
Idrosolfito di sodio....................10
Zolfo» raffinato........................50
Colori sintetici........................400
Vernici alla cellulosa..................10
Fenolo raffinato ......................5
Tartrati e bitartrati....................50
Trifosfati di sodio....................5
Altri prodotti chimici organici ed inorgan.	280
Macchine utensili ed utensili meccanici .	350
Strumenti di misura ed apparecchi di pre-
cisione, compresi gli apparecchi ottici
e fototecnici........................120
Macchine per l'agricoltura e loro parti di
ricambio (comprese le macchine per
la produzione di bevande alcooliche e
per ia fabbricazione di conserve eli-
38