Organizzazione dei servizi camerali La funzione di accertamento degli usi e delle consuetudini Adriano Perino Poiché la vita economica non è statica bensì in continuo divenire, essa non si presta alle generalizzazioni che sono proprie della legge scritta ma si svolge indipendentemente dall'esistenza di particolari norme giuridiche atte a disciplinarla. Nascono cosi nuovi istituti o si trasformano quelli già esistenti con il sorgere di nuove esigenze; uniformandosi a queste ultime i singoli consociati assumono un comportamento che si ripete con il verificarsi delle stesse. Tale comportamento, che inizialmente corrisponde ad una norma di condotta spontaneamente adottata, acquista, con il ripetersi e il generalizzarsi, caratteri di uniformità, di costanza, di generalità, sempre crescenti in modo che, ad un determinato momento, la maggioranza dei consociati vi presta osservanza non più spontaneamente ma con la convinzione di adeguarsi ad una norma generale e obbligatoria. In tale istante, al quale si perviene gradualmente, con maggiore o minore rapidità a seconda del grado di frequenza e di uniformità degli atti nei quali si estrinseca il comportamento menzionato in precedenza, la norma di condotta acquista i caratteri giuridici dell'uso. Inteso in tale senso l'uso non differisce dalla consuetudine la quale, secondo la dottrina di gran lunga dominante, è appunto costituita da due elementi: l'uno esteriore, materiale, di fatto, consistente nella ripetizione uniforme, generale e costante, di un determinato comportamento; l'altro interiore e psicologico, che si estrinseca nella convinzione di osservare, cosi operando una norma giuridica (nel diritto romano « opinio iuris ac necessitatis »). Da ciò discende la necessità di reperire un elemento che dia valore alla consuetudine praticata, occorre cioè ricercare nei comportamenti che la costituiscono un carattere che li distingua dalle regole di correttezza e come tali giuridicamente irrilevanti. Si tratta appunto di stabilire perché e come essa si ritenga esistente nel fatto di vendere con imballo o senza e non nell'inviare le felicitazioni per un contratto coneluso con soddisfazione reciproca. È opportuno precisare che la prassi costante ed uniforme va intesa come un atto esterno di volontà, e non come semplice pensiero o sentimento, e che l'uso deve avere la struttura ed il contenuto di una norma di diritto. Non tutto il costume infatti diventa diritto ma solo quello attinente ad una materia che per sua natura è passibile di una disciplina giuridica. Gli usi sociali, di condotta, di etichetta, ecc., non sono consuetudini in senso tecnico appunto perché non riguardano una materia giuridica. Giova al riguardo ricordare che l'articolo 1 delle disposizioni preliminari del codice civile annovera gli usi tra le fonti del diritto e che l'articolo 8 delle stesse preleggi recita quanto segue: « Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati ». Cosi avviene in merito agli effetti del contratto, laddove l'art. 1374 del codice civile afferma in tema di integrazione del contratto stesso: « Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità ». Altro richiamo agli usi è quello dettato dal primo comma dell'art. 1084 del codice civile, sulle norme regolatrici della servitù, che è cosi formulato: « Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali ». I rinvii agli usi contenuti nel codice civile sono ancora molteplici e ciò è dovuto non solo q.2 CRONACHE ECONOMICHE