sionalmente con l'estero sono per forza di cose interessate alla materia •— prenda adeguata conoscenza — oltre che, naturalmente, del singolo regolamento d'arbitrato dell'organismo che di volta in volta andrà a prescegliere e di cui parlerò più avanti — almeno di due fonti essenziali. Alludo qui: — da un lato alla convenzione di New York del 10-6-1958 sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (cui l'Italia ha aderito giusta legge del 19-1-1968 n. 62 e che è entrata in vigore per noi dal 1-5-1969); — dall'altro alla convenzione europea di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale ed al successivo arrangement del 17 aprile 1962, ratificata dall'Italia il 3-8-1970. Non è questa la sede per un approfondito esame di queste due fondamentali convenzioni che hanno veramente aperto una nuova era per l'arbitrato commerciale internazionale. Sarà sufficiente qui ricordare che la convenzione di New York — rivolta a disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri resi nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui l'esecuzione ed il riconoscimento vengono richiesti — ha ristretto a poche e ben delimitate ipotesi (cfr. art. 5 della Convenzione stessa) i casi in cui il giudice dello Stato ove il riconoscimento e la esecuzione sono richiesti, può rifiutarli, con ciò fornendo un decisivo contributo al raggiungimento di quel bene supremo che è, per l'operatore, la certezza del diritto. Sulla convenzione di New York si è sviluppata, in questi ultimi anni, una importante giurisprudenza nazionale che non ho tempo qui di citare ma che ogni interessato potrà utilmente consultare nelle pregevoli rassegne del prof. Recchia (v. nota 4). Per quanto riguarda la convenzione di Ginevra, essa attiene a tutt'altro aspetto dell'istituto arbitrale e cioè all'organizzazione ed allo svolgimento del procedimento arbitrale e copre in modo particolarmente pregnante importanti esigenze del commercio fra i paesi occidentali e quelli dell'Est. Esistono naturalmente altre convenzioni internazionali, come per es. quella di Washington del 18-3-1965 sugli investimenti, cui non faccio cenno intendendo qui limitarmi ad argomenti di più immediato interesse per la quotidiana vita dell'impresa intermedia. Identificazione del centro d'arbitrato più idoneo al singolo caso di specie. — Quinto momento logico — e di essenziale rilievo ■—■ dovrebbe, a mio avviso, essere — una volta decisa l'adozione di un arbitrato preorganizzato ed una volta presa conoscenza della struttura propria delle due succitate convenzioni (o di quelle altre che, eventualmente, siano applicabili al proprio caso) — l'identificazione di quale sia l'organizzazione arbitrale da prescegliere (5). In merito, ricordo come un'inchiesta effettuata tempo fa, dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite abbia segnalato l'esistenza di oltre 130 centri d'arbitrato occupantisi di arbitrato internazionale. Essi si distinguono principalmente: a) o in base alla sussistenza o meno di una speciale competenza per genere di attività, così da essere idonei a risolvere solo vertenze d'ordine tecnico o commerciale scaturenti dall'esercizio della attività stessa (è il caso, per limitarmi a qualche segnalazione, della London corn trade as-sociation, dell'Institut suédois d'arbitrage techni-co-industriel, ecc.); b) o in base alla sussistenza di una competenza speciale per certi tipi di contratti (per es. Centre international pour le règlement des diffé-rents relatifs aux investissements); c) o in base al carattere nazionale della organizzazione (Institut néerlandais d'arbitrage, Chambre Arbitrale de Paris, Tribunal Arbitrai de la Chambre de Commerce de Zurich, Com-missions d'Arbitrage de commerce international des Chambres de Commerce des Pays socialistes); ci) o in base al carattere più propriamente internazionale della organizzazione (Chambre de Commerce Internationale). Per conseguenza — ed è qui l'essenza di questo sesto momento logico che sto cercando di mettere a fuoco — l'operatore dovrà darsi carico di ottenere un'appropriata e chiara identificazione delle attitudini riconosciute all'uno od all'altro di questi centri e ciò in relazione al tipo di contratto, alla natura delle parti ed alle altre caratteristiche del suo caso di specie. 1 regolamenti di tali centri infatti non sono certo tutti eguali offrendo essi (5) Cfr. Illème Congrès International de l'Arbitrage, Coopé-ralion cntre organismes d'arbitrage, UTET, Torino, t970; Longo, Una pubblicazione fondamentale in materia di arbitrato, in « Rass. arb.», 1966, 42. CRONACHE ECONOMICHE j Cj