rappresentanza diretta e regionale dei contribuènti — cessò l'intervento personale del Re, e trionfarono i veri principii costituzionali, venne meno la preminenza della Camera bassa; che anzi si fece sempre più strada il concetto ch'ella dovesse tenere i cordoni della borsa. Dall'Inghilterra lo stesso principio passò alle altre Carte costituzionali dei paesi dove il sistema bicamerale è in vigore, ad eccezione della Svezia. Vi è del resto una ragione politica che lo corrobora. Senza togliere alla Camera alta il carattere rappresentativo, del quale senza dubbio partecipa, è certo che i criteri della sua composizione (assai varii, secondo i diversi paesi) sono universalmente più ristretti di quelli che presiedono alla formazione della Camera bassa. Tenuto conto di ciò, dell'esempio dell'Inghilterra, e dello stesso carattere che informa le instituzioni rappresentative (cioè la cooperazione del popolo al governo), non recherà maraviglia se nelle quistioni finanziarie — quello che maggiormente toccano gl'interessi immediati della nazione — la coscienza pubblica — interpretata dalle Carte costituzionali — volle che si accordasse la precedenza a quella Camera, che meglio la rappresenta, o dovrebbe rappresentarla. Tale preminenza è sopratutto giustificata per quelle Camere alte, che sono di nomina regia (totale o parziale), e che perciò ammettono anche certe categorie di persone interessate al bilancio dello Stato, e quindi soggette, nelle Camere basse, a certe regole d'incompatibilità (salvo nella Danimarca, e negl'Imperi Germanico ed Austriaco), o affatto escluse (come nel Belgio, nell'Olanda, nella Svizzera, e negli Stati Uniti). La Camera bassa — secoudo la pluralità delle costituzioni moderne — non ha l'esclusiva rappresentanza della nazione, ma ne ha la rappresentanza più ampia e diretta. Perciò anche scientificamente si comprende, che se giova assegnare poteri prevalenti ad una delle due Camere, è razionale che il privilegio spetti alla Camera bassa. Ed è opinione di pregiati scrittori, che gli organi dei varii poteri costituzionali debbano avere una diversa autorità. Il Broglio — nelle sue Forme parlamentari inglesi — scrive: « Tutti gli scrittori più reputati di scienza costituzionale convengono che qui (la prerogativa della Camera bassa, che risulta dallo stesso linguaggio della Corona; la quale — nel suo discorso di apertura e in altri atti — rivolgesi solo ai rappresentauti dei Comuni), stanno a un tempo così il segno esteriore, come la forza latente ed efficace di quella supre-