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       3)  le Note del Capitolo 27 sono modificate come segue : dopo la nota C), lettera «) è inserita la seguente :
     « o) Si considerano idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1» C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21» O »;
     la nota D) è sostituita dalla seguente :
     « D) Si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n. 27.14 lettera c) i prodotti della specie e quelli di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0.950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici del-l’80 per cento in peso »’;
       4)  la Nota alla voce 27.14/c è sostituita dalla seguente :
     « Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile » ;
       5)  alla voce 29.01 /a è aggiunta la seguente Nota :
     « Le miscele di isomeri degli idrocarburi della presente voce, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, sono da assoggettare alle sovrimposta di confine corrispondente alla imposta interna di fabbricazione sui prodotti della voce 27.10/a coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, ai sensi delle note generali del capitolo 27 ».
     Art. 0. — L’articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:
     « L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire che nelle raffinerie si proceda alla rettificazione od alla trasformazione di prodotti petroliferi, già liberi da tributi e non usati, stabilendo le modalità da osservare per la particolare lavorazione.
     « Quando dalla lavorazione si ottengono prodotti soggetti ad aliquota d’imposta più elevata, deve essere corrisposta la differenza fra l’imposta dovuta per ciascun prodotto ottenuto e quella pagata sull’eguale quantitativo di prodotto sottoposto a lavorazione.
     « L’Amministrazione finanziaria può altresì consentire :
        1)          che i prodotti petroliferi finiti, gravati da imposta di fabbricazione, siano trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, dai magazzini delle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, alle raffinerie per essere rilavorati ovvero miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione, quando tali operazioni siano riconosciute necessarie ai fini della immissione in consumo dei prodotti stessi ;
       2) che i gas di petrolio liquefatti ed i prodotti petroliferi finiti o semi-lavorati ottenuti negli stabilimenti che trasformano oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, siano trasferiti, gravati da imposta, alle raffinerie per essere rilavorati o miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione e, limitatamente a quelli finiti, anche ai depositi doganali o ad essi assimilati.
     « Sulle perdite che si verifichino nelle rilavorazioni o manipolazioni dei prodotti finiti di cui ai commi precedenti è dovuta l’imposta di fabbricazione.
     « Nel caso che venga autorizzata la lavorazione dei prodotti promiscuamente con altre materie prime o semilavorati, le perdite saranno determinate dall’Amministrazione ».
     Art. 7. — L’articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convento nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente :
     « Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l’abbuono della imposta a titolo