IL CONCETTO DI SOCIETÀ' CIVILE IN IIECEL	349
conosce i diritti dell'esperienza (id. p. 345), ma rimprovera all'empirismo la
sua inconseguenza quando vuol elevare alla dignità dell'assoluto, astra-
zioni vuote come le idee di libertà, di uguaglianza, oppure si illude di scio-
gliersi dalle contraddizioni in cui si dibatte facendo ricorso alla coazione,
quasi che questa [»tesse razionalizzare ciò che è in sè irrazionale. Finché
gli uomini stanno fra di loro come gli atomi di un cori» fisico, e al pari di
questi si attraggono e si respingono mossi dagli impulsi della loro natura
sensibile, l'unità organica del diritto e dello stato non può sorgere e solo
può concepirsi una unione meccanica, coattiva di voleri, simbolicamente
espressa nella volontà e nella forza del sovrano.
Sotto questo aspetto Kant ponendo l'assoluto a priori come postulalo
della ragion pratica, sfuggi all'assurdo di dedurlo dalla molteplicità con-
tingente del reale. Ma anche il suo sistema giuridico rientra nel novero
dei sistemi « antisozialistischen » che ]»ngono « das Sein des einzelnen als
der Erste und Höchste » (id. p. 347). I,'assoluto kantiano per il suo carat-
tere formale esclude da sè qualsiasi contenuto e determinazione. Con ciò è
tolta la [»ssibilità di conoscere ciò che il diritto comanda e vieta e si crea
un dualismo insolubile tra materia e forma del diritto, tra esperienza e ra-
gione, tra scienza e metafisica (id. p. 353).
Più ancora delle obiezioni d'indole teoretica ci interessa qui l'accusa
di immoralità mossa da Hegel al Kant e al Fichte per la soluzione da essi
data al problema etico-giuridioo. Tale accusa si fonda sul dualismo Ira mo-
ralità e legalità, per cui il diritto non trova posto nella vita morale ed è
norma di tendenze e di esigenze economiche individuali. Fu cerio merito di
Kant e di Fichte rispetto alle dottrine anteriori aver cercato il fondamento
del diritto nell'essenza dell'uomo che pensa e vuole razionalmente, astraen-
do da ogni elemento contingente. Il loro errore fu di aver scisso l'unità del
soggetto, opponendo il senso alla ragione, la libertà morale alla giuridica, il
dovere al diritto, creando il sistema della legalità, ossia della immoralità
riconosciuta o tollerata. La ragione nel sistema della legalità ha solo va-
lore formale e negativo, in quanto segna il limite oltre il quale la libertà del
singolo non può svolgersi senza ledere l'uguale libertà di altri. Il diritto
nella sua essenza è la slessa attività economica che riconosce come condi-
zione del suo sviluppo un limite rispetto ad altri. Questo limite razionale
si regge non per la sua innere absolute Majestät », ma per la coazione che
lo accompagna e colla quale si identifica. Donde l'assurdo di una libertà
che si mantiene per una condizione che ne è la negazione e che è ad essa
estranea (id. p. 363).
In questa valutazione critica dei sistemi di diritto naturale si rivela
l'avversione di Hegel a separare il diritto dalla morale, a intendere il diritto
fuori dello stalo come espressione di libertà economica. Secondo la con-
cezione dominante, che aveva trovato la sua solenne consacrazione nella ri-

,1
il