IL CONCETTO DI SOCIETÀ' CIVILE IN IIECEL 349 conosce i diritti dell'esperienza (id. p. 345), ma rimprovera all'empirismo la sua inconseguenza quando vuol elevare alla dignità dell'assoluto, astra- zioni vuote come le idee di libertà, di uguaglianza, oppure si illude di scio- gliersi dalle contraddizioni in cui si dibatte facendo ricorso alla coazione, quasi che questa [»tesse razionalizzare ciò che è in sè irrazionale. Finché gli uomini stanno fra di loro come gli atomi di un cori» fisico, e al pari di questi si attraggono e si respingono mossi dagli impulsi della loro natura sensibile, l'unità organica del diritto e dello stato non può sorgere e solo può concepirsi una unione meccanica, coattiva di voleri, simbolicamente espressa nella volontà e nella forza del sovrano. Sotto questo aspetto Kant ponendo l'assoluto a priori come postulalo della ragion pratica, sfuggi all'assurdo di dedurlo dalla molteplicità con- tingente del reale. Ma anche il suo sistema giuridico rientra nel novero dei sistemi « antisozialistischen » che ]»ngono « das Sein des einzelnen als der Erste und Höchste » (id. p. 347). I,'assoluto kantiano per il suo carat- tere formale esclude da sè qualsiasi contenuto e determinazione. Con ciò è tolta la [»ssibilità di conoscere ciò che il diritto comanda e vieta e si crea un dualismo insolubile tra materia e forma del diritto, tra esperienza e ra- gione, tra scienza e metafisica (id. p. 353). Più ancora delle obiezioni d'indole teoretica ci interessa qui l'accusa di immoralità mossa da Hegel al Kant e al Fichte per la soluzione da essi data al problema etico-giuridioo. Tale accusa si fonda sul dualismo Ira mo- ralità e legalità, per cui il diritto non trova posto nella vita morale ed è norma di tendenze e di esigenze economiche individuali. Fu cerio merito di Kant e di Fichte rispetto alle dottrine anteriori aver cercato il fondamento del diritto nell'essenza dell'uomo che pensa e vuole razionalmente, astraen- do da ogni elemento contingente. Il loro errore fu di aver scisso l'unità del soggetto, opponendo il senso alla ragione, la libertà morale alla giuridica, il dovere al diritto, creando il sistema della legalità, ossia della immoralità riconosciuta o tollerata. La ragione nel sistema della legalità ha solo va- lore formale e negativo, in quanto segna il limite oltre il quale la libertà del singolo non può svolgersi senza ledere l'uguale libertà di altri. Il diritto nella sua essenza è la slessa attività economica che riconosce come condi- zione del suo sviluppo un limite rispetto ad altri. Questo limite razionale si regge non per la sua innere absolute Majestät », ma per la coazione che lo accompagna e colla quale si identifica. Donde l'assurdo di una libertà che si mantiene per una condizione che ne è la negazione e che è ad essa estranea (id. p. 363). In questa valutazione critica dei sistemi di diritto naturale si rivela l'avversione di Hegel a separare il diritto dalla morale, a intendere il diritto fuori dello stalo come espressione di libertà economica. Secondo la con- cezione dominante, che aveva trovato la sua solenne consacrazione nella ri- ,1 il