variabile. Minimo nel caso di imprese che non sarebbero sorte che in quel determinato comune: o perché l'imprenditore è originario del luogo e lì sono concentrati tutti i suoi interessi, o perché la produzione è destinata per intero ad un'azienda locale (si tratta dei due casi più probabili). Minimo anche in quei casi ove determinante è la presenza di materie prime, e per di più povere, come ghiaia o argilla. Medio, come co-determinante, allorché l'azienda abbisogna, ad esempio, di vaste estensioni di terreno, onde il prezzo delle aree edificabili a fini industriali diventa preminente anche rispetto alla franchigia. Ad ogni modo, la diffusione dei comuni agevolati in pressoché tutti i distretti industriali del Piemonte ha facilitato la ricerca di sedi che assommassero i principali requisiti desiderati, dall'esenzione alla vicinanza di grandi arterie stradali o ferroviarie. Fruizione concreta dell'esenzione II 63,4 % delle imprese stabilitesi in comuni agevolati non ha ancora beneficiato in concreto dell'esenzione. Questa aliquota coincide praticamente con quella (61 %) delle istanze tuttora « sub-judice » presso i competenti Uffici fiscali. Ciò significa che, dal punto di vista legale, tre quinti delle imprese sono in una situazione d'incertezza in merito alla validità dei loro titoli per beneficiare dell'esenzione. Va ammesso, a discarico degli Uffici fiscali, che vi è stata una concentrazione delle istanze negli ultimi anni di validità della legge n.635. Ma non è men vero che esistono imprese cui, a quattro anni dall'inoltro, non è stata notificata ufficialmente la sorte della loro istanza. Dal punto di vista economico, deve invece sottolinearsi che, indipendentemente dall'« iter » procedurale dell'istanza, il godimento effettivo dell'esenzione è subordinato al conseguimento di utili e che, pertanto, una parte considerevole delle imprese in questione non ha potuto avvantaggiarsi dell'incentivo: o perché ancora in fase di avviamento, o perché l'involuzione congiunturale ha sconvolto le previsioni e annullato ogni profitto. Solo poco più di un terzo delle nuove imprese ha quindi potuto misurare, a metà del 1965, il vantaggio derivante da una legge del luglio 1957. Confronto tra previsioni e realtà La metà delle imprese che hanno potuto rendersi conto, in concreto, del vantaggio insito nell'incentivo, hanno fatto sapere di aver ricevuto meno di quanto s'attendevano. Questo è il senso dei questionari nei quali si è risposto « inferiore » al quesito concernente il confronto tra i vantaggi attesi e quelli ottenuti. 143