w:979fm11 c) Un'ulteriore proposta è quella riguardante la stipula di "accordi di programma" A questo proposito si può fare riferimento alla Legge 104/92, art 40, comma l: " I comuni, anche consorziati tra di loro, le loro unioni, le comunità montane e le U.S.L. qualora le leggi regionali attribuiscano loro competenze, attuano gli interventi sanitari e sociali (...) mediante gli accordi di programma". L'accordo ha la funzione di definire con maggiore precisione: — ruoli, funzioni e compiti degli enti (Regione, Provincia, Comune, U.S.L. e Associazioni): ciò permette di definire meglio la collocazione delle risorse nei progetti di intervento; — obiettivi dei progetti; la definizione degli obiettivi con i loro indicatori di verifica permette di predeterminare le strategie adeguate e in particolar modo i processi di monitoraggio; — creare sinergie tra le risorse umane, economiche e strutturali; in questo modo aumenterebbe la possibilità di realizzare interventi più efficaci sul territorio e diminuirebbe il rischio della dispersione delle risorse; — aumentare il budget a disposizione per alcuni settori dei servizi socio—sanitari; i piccoli comuni potrebbero accorpare i fondi a disposizione ed aumentare in questo modo la possibilità di avviare dei progetti che non si limitino alla semplice erogazione di contributi economici, ma offrano un ventaglio pi ampio di possibili iniziative; 88