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              La Commissione Provinciale, nel confermare la decisione di primo grado, osservava elle le spese e gli oneri generali non sono deducibili, trattandosi, nella fattispecie, di redditi immobiliari determinati con il sistema catastale.
              La contribuente ha proposto ricorso a questa Commissione Centrale, quale società immobiliare avente la gestione di terreni agricoli condotti a mezzadria, sostenendo la detraibilità, ai fini della determinazione del reddito im-
             2.     L’amministrazione finanziaria con la citata circolare n. 351690 ha affermato, altresì, che la quota di spese generali afferenti i redditi dominicali, agrari e dei fabbricati, è compresa « jurìs et de jure nella deduzione a forfait ai fini della determinazione degli imponibili delle relative imposte ».
             L’affermazione ministeriale trova, senza dubbio, fondamento in una interpretazione estensiva dell’art, 96 r.d. 12 ottobre 1933, n. 1539 — riportata nell’art. 2, comma 3° r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito in 1. 29 giugno 1939, n. 976 — il quale, ai fini della determinazione delle tariffe d’estimo, prevede fra le spese da detrarre dal valore della produzione media annua vendibile anche quelle « di amministrazione », fra le quali il Ministero ha collocato le « spese generali ».
             Di fronte alle detrazioni introdotte dal citato art. 148 t.u. vigente è facile desumere come si venga a creare una duplicità di beneficio nella considerazione che i redditi dei fabbricati, dominicali ed agrari, vengono assunti, ai fini dell’imposta sulle società, già depurati da tutte le spese, sicché non è possibile, relativamente ad essi, una ulteriore detrazione degli oneri concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della società.
             La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 febbraio 1965, n. 179 (2), cui espressamente si ispira la decisione in rassegna, ha rilevato che « non è affatto vero che i redditi dominicale ed agrario vengono considerati, ai fini dell’imposta sulle società già depurati da tutte le spese, essendo, invece, gli stessi assunti nell’identico ammontare con cui firn zionano da imponibile per le rispettive imposte (ossia per quella sul reddito dominicale e per l’altra sul reddito agrario); rispetto a queste ultime (e quindi di rillesso anche rispetto all'imposta sulle società) il reddito imponibile è sì determinato operando su quello lordo una deduzione a forfait nella misura stabilita dalla legge, ma tale deduzione concerne le spese di manutenzione e coltivazione degli immobili e non pure quelle di organizzazione e funzionamento della società, che sia proprietaria dei beni medesimi, non risultando ovviamente tali spese di organizzazione e di funzionamento rilevanti ai fini dell imposta sul reddito dominicale e di quella sul reddito agrario e non essendo perciò, neppure preventivamente, detratte dal reddito imponibile preso a base dell’imposta sulle società.
             Non è, quindi, possibile ritenere che la detrazione delle spese generali per l’organizzazione e per il funzionamento della società, ai fini
                (2) Cass., 4 febbraio 1965, n. 179, in Foro it„ 1965, I. 641.