sorreggeva deve effettuare la medesima verifica, su eccezione della parte interessata. Eppure nell’uno e nell'altro caso il rapporto portato all’esame del giudice sarebbe solo apparentemente un rapporto « tributario » perchè in realtà rivo di legittimità.
                    La giurisprudenza del Supremo Collegio è in questo senso. Così Cass., 8 luglio 1966 n. 1726 ha applicato la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2 d.l.C.p.S. 8 novembre 1947 n. 1417 (sulle tariffe comunali delle pubbliche affissioni) in un giudizio promosso successivamente (dalla motivazione risulta che la citazione introduttiva era del 30 dicembre 1959, mentre la sentenza della Corte invocata era del 27 giugno 1959 n. 36) sul riflesso che trattavasi di opposizione ad ingiunzione fiscale che si può proporre — a differenza che in sede il decreto ingiuntivo ordinario — anche oltre i trenta giorni ex art. 144 legge di registro ; cioè solo perchè il giudizio ordinario era ancora promovibile.
                    Cass. 16 giugno 1965 n. 1351 ha programmato che il contribuente che sia decaduto dall'azione giudiziaria contro l’iserizione di supercontribuzione da parte di un comune, per mancato rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione dei ruoli, non può giovarsi della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 332 5° comma, legge comunale e provinciale di cui alla sentenza Corte Cost. 30 gennaio 1962, n. 2, in quanto rispetto al concreto rapporto tributario, per l'avvenuta decadenza, si è venuta a determinare una situazione giuridica ormai esaurita.
                    Ili) Restano da esaminare due argomentazioni tendenti a far accogliere la domanda almeno in parte e cioè, alternativamente :
                      a) per la parte di imposta pagata in tesoreria direttamente dalla Pozzi a seguito della denuncia e deU’autoaccertainento (L. 7.280.000) ;
                comune nelle fattispecie in questione. Infatti o 1’« accettazione » dei comune si sostanzia in un atto positivo, che si rivelerebbe però improduttivo di qualsiasi effetto, non potendo il comune essere vincolato da esso a non emettere, nei termini, atti di rettifica (¡11), e quindi non qualifica-bile come atto d’imposizione, ovvero essa risulta dal solo fatto della mancata emissione della rettifica nei termini, ed allora non sembra possibile identificare, nel comportamento del comune, un provvedimento amministrativo (32).
                    8.       In realtà la tesi del Tribunale di Firenze, poteva essere coerentemente sostenuta proprio sulla base delle premesse poste nella prima parte della motivazione. Se ogni azione del contribuente in materia tributaria si qualifica come azione di accertamento negativo e, qualora il
                gli incrementi di valore delle aree edificabiii) egli può sempre esperire innanzi all'a.g.o. l’azione di ripetizione d’indebito nei termini ordinari di prescrizione.
                    (31)        La pretesa efficacia costitutiva dell’obbligazione è esclusa, a nostro avviso, dall’obiettiva impossibilità della nascita di un’obbligazione nel caso in esame (v. retro nt. 26).
                    (32)        Sia pure un provvedimento negativo (v. Giannini M.S., L’attività amministrativa, Roma, 1962, p. 129 e ss.).