^206 LA SINTESI ECONOMICA detratta l'imposta proporzionale, l'imposta differenziale sull'interesse del debito pubblico non fa che elevare l'interesse dei prestiti pub- blici, o almeno di quelli contratti successivamente alla istituzione dell'imposta; ossia in tal caso l'aggravio specifico del proprietario di elementi produttivi ed improduttivi effettivamente risorge, non- ostanti gli sforzi intesi ad eliminarlo. Che anzi può darsi perfino che il creditore dello Stato si compensi, mercè l'elevazione degli interessi, della stessa tassazione proporzionale, rimbalzandola total- mente sugli altri contribuenti; ed in tal caso l'imposta colpisce di fatto esclusivamente il reddito dei proprietari di elementi pro- duttivi ed improduttivi, lasciando del tutto illesi i proventi dei cre- ditori dello Stato. In ogni caso, pertanto, l'imposta sul reddito del creditore dello Stato, anche se stabilita in misura equivalente a quella che grava su tutte le altre specie del reddito, appena riduca l'interesse del titolo pubblico sotto quel saggio, che il mutuante ritiene condizione indecli- nabile al prestito, non fa che provocare inutilmente un duplice tras- ferimento di ricchezza, dal creditore allo Stato, sotto forma di im- posta, e dallo Stato (o dai proprietari di elementi produttivi ed improduttivi) al creditore sotto forma di elevazione nel saggio di inte- resse. E fa anche dì peggio; poiché l'imposta sugl'interessi del debito pubblico, ove ne scemi l'interesse al di sotto del saggio richiesto dai creditori, pone lo Stato nella impossibilità di collocare i propri titoli al pari, ossia nella necessità di restituire ai suoi creditori, al momento del rimborso del debito, un capitale maggiore di quello che ne ha ricevuto e in ogni caso differisce la possibilità della conversione, infliggendo allo Stato uno scapito. Perciò in tal caso è assai più semplice di esimere dall'imposta l'interesse del debito pubblico, poiché ciò consente di pattuire senz'altro quell'interesse, al quale il creditore è disposto a cedere il suo capitale, quando sia certo di non patire in prosieguo detrazioni di sorta. Onde si vede che quanto dicemmo in precedenza, che la parte del reddito trasmessa al creditore dev'essere tassata presso di questo, è vero solo, ove quest'ultimo non faccia della percezione di un dato in- teresse la condizione del prestito. E ciò che dicesi dei creditori dello Stato vale esattamente dei creditori dei privati. E certo, infatti, che il debitore ipotecario, per quanto tassato in una misura differenziale, o (come avviene quando l'imposta cade sull'entrata) costretto a pagare tutta l'imposta sul-