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LA SINTESI ECONOMICA		
detratta l'imposta proporzionale, l'imposta differenziale sull'interesse
del debito pubblico non fa che elevare l'interesse dei prestiti pub-
blici, o almeno di quelli contratti successivamente alla istituzione
dell'imposta; ossia in tal caso l'aggravio specifico del proprietario
di elementi produttivi ed improduttivi effettivamente risorge, non-
ostanti gli sforzi intesi ad eliminarlo. Che anzi può darsi perfino
che il creditore dello Stato si compensi, mercè l'elevazione degli
interessi, della stessa tassazione proporzionale, rimbalzandola total-
mente sugli altri contribuenti; ed in tal caso l'imposta colpisce
di fatto esclusivamente il reddito dei proprietari di elementi pro-
duttivi ed improduttivi, lasciando del tutto illesi i proventi dei cre-
ditori dello Stato.
In ogni caso, pertanto, l'imposta sul reddito del creditore dello
Stato, anche se stabilita in misura equivalente a quella che grava su
tutte le altre specie del reddito, appena riduca l'interesse del titolo
pubblico sotto quel saggio, che il mutuante ritiene condizione indecli-
nabile al prestito, non fa che provocare inutilmente un duplice tras-
ferimento di ricchezza, dal creditore allo Stato, sotto forma di im-
posta, e dallo Stato (o dai proprietari di elementi produttivi ed
improduttivi) al creditore sotto forma di elevazione nel saggio di inte-
resse. E fa anche dì peggio; poiché l'imposta sugl'interessi del debito
pubblico, ove ne scemi l'interesse al di sotto del saggio richiesto
dai creditori, pone lo Stato nella impossibilità di collocare i propri
titoli al pari, ossia nella necessità di restituire ai suoi creditori,
al momento del rimborso del debito, un capitale maggiore di quello
che ne ha ricevuto e in ogni caso differisce la possibilità della
conversione, infliggendo allo Stato uno scapito. Perciò in tal caso
è assai più semplice di esimere dall'imposta l'interesse del debito
pubblico, poiché ciò consente di pattuire senz'altro quell'interesse,
al quale il creditore è disposto a cedere il suo capitale, quando
sia certo di non patire in prosieguo detrazioni di sorta. Onde si
vede che quanto dicemmo in precedenza, che la parte del reddito
trasmessa al creditore dev'essere tassata presso di questo, è vero
solo, ove quest'ultimo non faccia della percezione di un dato in-
teresse la condizione del prestito.
E ciò che dicesi dei creditori dello Stato vale esattamente dei
creditori dei privati. E certo, infatti, che il debitore ipotecario, per
quanto tassato in una misura differenziale, o (come avviene quando
l'imposta cade sull'entrata) costretto a pagare tutta l'imposta sul-