â 105 -- il dazio doganale sullo zucchero greggio, e in L. 66,35 quello sul raffinato, con la corrispondente imposta di fabbricazione di L. 33,20 e L. 37,40. Il margine di protezione per la raffineria era allora cal- colato in L. 6,63 al quintale (1). Per quanto diverse fossero le condizioni economiche nelle quali l'industria della raffinazione italiana esplicava la sua attività , ri- spetto a quelle delle raffinerie estere, e per quanto tali condizioni potessero a noi essere svantaggiose, pure la protezione è stata sem- pre mantenuta in misura tale da vincere ogni svantaggio economico e da assicurare alle raffinerie nazionali l'assoluto dominio del mer- cato interno, devolvendo tutto a loro vantaggio il premio di esporta- zione concesso dagli altri paesi, e che permetteva loro di comprare lo zucchero greggio ad uu prezzo inferiore a quello naturale. La protezione concessa alle raffinerie rimase sempre costante nei successivi aumenti che, per necesaità fiscali, furono apportati al re- gime degli zuccheri (2), e la sua azione fu cosi energica che l'im- portazione dello zucchero greggio sparì dopo il 1885. E non solo il commercio d'entrata scemò, sino a perdere ogni valore, ma si mani- festarono perfino delle velleità di lavoro per l'estero, e si sperimentò un povero tentativo di commercio d'uscita dei raffinati, malgrado le risapute condizioni di superiorità dell'industria straniera ringagliar- dita dai premi (3). Abbastanza rapidamente si svolgeva, assieme al consumo del caffè importato, la produzione dei surrogati : di cicoria e prodotti similari si ebbe un aumento graduale dai 5 mila quintali del 1880 ai 20 mila del 1886-90. (1) Cfr. votame II, pag. 213. (2) Il regime fiscale degli zuccheri fa modificato con legge 2 aprile 1885, n. 3754, quando furono aumentati di L. 12,25 il dazio snllo zucchero importato e l'imposta di fabbricazione; con legge 27 novembre 1887, n. 3946, fa effettuato un altro aumento di L. 11,50, cosicché il dazio fu portato a L. 90 il quintale per lo zucchero raffinato, ed a L. 76,75 per il greggio, mentre la corrispondente imposta di fabbricazione fu elevata a L. 61,15 e 55,95. Restava sempre quindi immutato sia il margine di protezione concesso alla raffineria, sia quello concesso, apparentemente, alla produzione di zucchero indigeno. (3) Cfr. Bonaldo Stringher, Lo zucchero nella legislazione internazionale, in Gl'ora, d. Eeonom., 1890, pag. 395. In effetti, accogliendo nella legge del 2 aprile 1886, il principio del drawback sugli zuccheri greggi, il Governo soddisfaceva un voto dei raffinatori italiani, e particolarmente accoglieva le ripetute istanze della Società Italiana di Rivarolo, la quale, in apposita memoria, dichiarò che la facoltà di esportare con restituzione di dazio era ormai divenuta « una condizione iudecliuabile per la vita di questa industria». Cfr. Ellena, Inchiesta, pag. 237.