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                           Disegni di legge per i provvedimenti del coordinamento dinamico da adottare nel quadro delle esigenze inserite nel bilancio economico nazionale, per : le varie Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome; le regioni a statuto ordinario; le singole regioni a statuto speciale; le province; i comuni; gli enti con finanza parafiscale; gli enti istituzionali distinti per settore; gli enti regionali; le partecipazioni pubbliche.
                           Relazione annuale al Parlamento per il coordinamento dei vari settori della finanza pubblica, nell’esercizio del controllo referente.
                     c) Strumenti di decisione
                           Approvazione annuale dei disegni di legge sul coordinamento dinamico, sulla base delle proposte del Governo e delle Regioni e delle osservazioni della Corte dei conti.
                           Approvazione del bilancio preventivo dello Stato, nel quale debbono trovare immediato accoglimento le norme sostanziali sul coordinamento dinamico incidenti sul bilancio stesso.
                     d) Strumenti di esecuzione
                           Esecuzione delle leggi di coordinamento dinamico per tutti i settori della finanza pubblica e gestione del bilancio dello Stato.
                           Gestione dei bilanci regionali tenendo conto delle norme sul coordinamento dinamico.
                           Gestione di mezzi finanziari su delega dello Stato.
                           Gestione dei propri bilanci sulla base delle norme sostanziali e di quelle sul coordinamento.
                           Gestione, su delega, dei mezzi finanziari forniti dallo Stato e dalle Regioni.