TITOLO I. â INTRODUZIONE 15 « Questi elenchi, fatti dalla Giunta, e poi pubblicati, sarebbero quindi trasmessi al Consiglio comunale; e il Consiglio, operando a sua volta direttamente sulla lista, la rivedrebbe in base agli elenchi, rinviandola, dopo una provvisoria approvazione, all'esame ed all'ap- provazione definitiva della Commissione provinciale. " La vostra Commissione, esaminando paratamente questa serie di proposte, ha riconosciuta buona e meritevole d'essere accolta nella legge l'idea dei due separati elenchi delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni. Essa infatti armonizza bene col concetto fondamentale della vigente legge, che le liste sono permanenti ; e poiché giova a restringere entro ben determinali e visibili confini l'opera dell'autorità che le rivede, può presumersi che avrà due favorevoli effetti ; l'uno, di rendere meno agevoli le alterazioni abusive, le partigiane iscri- zioni e cancellazioni nelle liste; l'altro, di facilitare anche material- mente il controllo del pubblico, e dei corpi incaricali della revisione ulteriore. « Ma anche qui la Commissione ha trovalo che l'idea dei due elenchi distinti non porterebbe tutti i buoni risultati di cui è capace, quando rimanesse nella forma determinata dal progetto governativo; e però, sviluppando l'idea stessa e seguendone lo svolgimento fin dove può aversene vantaggio, essa vi fa le seguenti proposte, oltre i ritocchi di forma, sui quali non è necessario di spendere parole. «⢠Gli elenchi preparati dalla Giunta e pubblicati una prima volta nel Comune, non debbono essere trasfusi nelle liste permanenti dal Consiglio comunale, ma soltanto riveduti e provvisoriamente appro- vati da questo. In seguito, dopo la seconda loro pubblicazione nel Comune, debbono essere inviati, ancora in forma di separali elenchi, alla Commissione elettorale provinciale, che li riesamina e li approva definitivamente; e in ultimo sono da questa restituiti, sempre in forma di elenchi, al rispettivo Comune. » Per tal guisa i vantaggi che si sperano dal sistema degli elenchi non restano limitati all'opera della sola Giunta, come nel progetto del Governo, ma si estendono anche a quella del Consiglio, e, ciò che più monta, anche a quella definitiva della Commissione provin- ciale; seguendo per tal modo il criterio, indubbiamente preferibile, di apprestare le garanzie in modo adeguato agli inconvenienti che si temono ad ogni passo nella lunga procedura per la revisione delle liste. « Ma questa proposta ha reso necessario di segnare, nelle ope- razioni di revisione, un ultimo sladio, che oggi non esiste : quello