1 204 LEGGE ELETTORALE Dovendosi inoltre coordinare questa materia col nuovo ordinamento di competenza derivata dal Codice penale vigente, ben può dirsi che forse niun reato elettorale, per la pena che importa, sarebbe stato di spettanza delle Assise quando non fosse stato connesso ad altro reato comune più grave. « La via proposta con emendamento all'articolo 3 del progetto pare a noi che mantenga saldo il principio che la magistratura popo- lare, meglio che quella ordinaria dipendente dal potere esecutivo, sia chiamata per natura della sua istituzione ad esser il giudice normale dei reati, che rappresentano Irasmodamenti delle lotte politiche, non bruttate da falso, da corruzione, o da violenza personale; e che le tradizioni di tutti i popoli retti a sistema rappresentativo, compreso il nostro, ci fanno un dovere di rispettare la competenza del giudice popolare in tema di reati elettorali ». Nella discussione questi dubbi si fecero ancor più gravi. " Mecacci. Non starò qui ad esporre il prò o il contra l'istituzione del giurì, o della magistratura togata, in materia penale; di tutto questo ne sono pieni i volumi dei pubblicisti e dei penalisti, nostri e stranieri; e troppo se ne è già detto nella discussione della legge sul giurì e nelle leggi speciali di riforma di essa. " Faccio peraltro osservare, che l'istituzione della giuria è sorta precisamente per la materia politica, pei reati politici. « Si tratta di modificare oggi sostanzialmente l'articolo 9 del Codice di procedura penale dove è stabilita la competenza delle Assise con l'intervento dei giurati per tutti i reati politici. « E perche, domando io, volete abolire la giurìa riguardo ai reati elettorali, che sono eminentemente reati politici ? Quando l'avrete abolita pei reati politici elettorali, perchè mai voi la manterrete pei reati comuni? Abolitela anche per questi reati, ed in ciò io vedrò il fatto logico della volontà di un'abolizione generale. Abolita la giurìa pei reati elettorali, comprendo che domani pur troppo si verrà a domandarne l'abolizione per tutti i reati politici. Ma questo indirizzo mi impensierisce grandemente, ed io non lo posso approvare affatto. " Si dice che il giuri ha molti difetti e non funziona regolar- mente; ma allora si corregga col riformare le leggi relative, poiché se noi cerchiamo le cause di questi difetti, li troviamo proprio nelle leggi che fino ad oggi abbiamo fatto, nei palliativi, e non nelle riforme serie, larghe, sincere, quali in materia sarebbero necessarie.