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vere alla cognizione dei tribunali penali, a differenza degli altri, nei
quali, prevalendo il criterio politico, essa propone di lasciarli alla
competenza del magistrato popolare.
» Ora mi consenta la Commissione di dire che io non posso con-
venire in questa distinzione. 11 criterio che la informa può, nella
mente di chi lo ha escogitato, avere anche un valore aprioristico,
ma non trova riscontro esatto nelle disposizioni positive di legge rac-
chiuse nei vari articoli della legge elettorale politica e della legge
comunale e provinciale, ove sono definite le varie figure dei reati
elettorali ».
« Grippo, relatore. Io farò una breve dichiarazione in nome
della Commissione, la quale mantiene la prima parte dell'articolo 8,
perchè si è trovata in presenza di due opinioni, di due soluzioni dia-
metralmente opposte. La primitiva proposta del Governo deferiva
tutti i reati elettorali ai tribunali penali. La proposta contraria, che
viene avanti oggi, mantiene lo stato della legislazione col dare ai
giurati tutti indistintamente i reati elettorali.
« La Giunta ha mantenuto, in massima, la competenza della Corte
d'assise, come dimostrerò fra poco. Poi ha considerato che abbiamo
reati di falso, di violenze personali e di corruzioni, che (noti l'ono-
revole Andolfato) non sono per natura loro di competenza della
Corte d'assise, ma di competenza dei tribunali ordinari; e però la
Commissione ha opinato che non c'era ragione di sottrarre questi
reati alla competenza normale dei tribunali penali, perchè non vi è
la prevalenza del concetto, del movente politico, ma anzi vi è la pre-
valenza della forma ordinaria di delinquenza.
« Con ciò non si devia dalle norme della competenza della Corte
d'assise per i reali politici, ma si mantiene ferma la competenza ordi-
naria per quella forma di delinquenza, in cui esula completamente
qualunque vero movente politico, e non può esser consentila su questi
la competenza dei giurati.
« Non è esatto il collega Mecacci quando afferma che noi non
lasciamo nulla alla competenza della Corte d'assise, poiché le lasciamo
i reati di abuso di potere, che non sarebbe molto serio deferire ai
tribunali ordinari; le lasciamo i reati di tumulti, di violenze pub-
bliche, di assembramenti, ossia, i veri reati, nei quali il bollore
della passione di parte mantiene la figura del reato politico e non gli
altri, nei quali non c'è che la delinquenza comune, la quale ha ora
un'impunità, a cui non si può consentire che si dia corso ulteriore.