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LEGGE ELETTORALE
colpa o negligenza od inesperienza di chi, per avvenlura, possa inscri-
vere o non lasciare inscrivere, cancellare o non lasciar cancellare
alcuni nomi dalle liste elettorali, secondo me, è tale un'enormità, che
neanche nei tempi più disgraziati di leggi austriache si sarebbero
potute immaginare.
« Quando si pensi, e questo fu ricordato, che si tratta di un'istitu-
zione per la quale il servizio è obbligatorio, per modo che a nes-
suno è dato di potervi.si sottrarre; quando si pensi che coloro i quali
saranno chiamati a prestare questo servizio avranno molto probabil-
mente, massime nei piccoli Comuni, capacità molto discutibili, quando
si pensi quali siano le linee che possono rappresentare una semplice
negligenza, a me pare molto difficile che si possano trovare uomini
di buona volontà da piegarsi al dovere civile d'intervenire in queste
funzioni, per quanto obbligatorie, quando sappiano che possono
incorrere in responsabilità di questa natura.
« Perciò io voglio ancora sperare che la commissione, per salvare
il resto della legge, vorrà rinunziare a tulio quest'articolo terzo, che
è, lo ripeto, un'enormità; e vorrà rassegnarsi a quello che è sta-
bilito nelle leggi vigenti, nel Codice penale, e nella legge comunale e
provinciale, circa alle pene nel loro rigore, e nella loro propor-
zionalità.
« Spero, in ogni modo, che la Camera non vorrà accettare queste
disposizioni, qualora la commissione intendesse di mantenerle ».
3. Riforma della competenza.
Tribunali e Corti d'assise: criterio di distinzione.
Ma la riforma della competenza incontrò ben maggiori ripugnanze.
Come è detto benissimo nella relazione Cenala, trattasi in sostanza di
un ritorno alla competenza normale anche in materia di reati eletto-
rali, mentre il passaggio al nuovo Codice penale aveva quasi crealo
una giurisdizione eccezionale, deferendo sempre questi reati alla
Corte d'assise. E nondimeno si volle vedere in questo ritorno all'antico
quasi un attentato al principio di libertà.
Già la Commissione mostravasi al riguardo molto titubante.
" L'articolo 3 del progetto diede luogo a discussione egualmente
animata. Esso, come la Camera già conosce, vorrebbe sottratta alla
competenza dei giudici popolari la cognizione di tutti i reati elettorali.
Contro tali disposizioni insorsero alla prima lettura molti colleghi.