Lo Stato esige dalle corporazioni vari tipi di presta- zione, che si considerano come la continuazione dei munera speciali dell' età romana, mentre continuavano, come ci mostrano i Basilici (LIV, tit. 6, c. 2: De iure immunitatis) le immunità dai munera ordinari. Queste prestazioni delle «orporazioni possono consistere in uffici che i loro capi o membri debbono esercitare, gratuitamente come sembra, a vantaggio dello Stato, come p. esempio, i tabularii, che vengon chiamati a prestar la loro opera al prefetto, op- pure gli argentarli che debbono coadiuvare la polizia in caso di furti o truffe; oppure come i fabbri che si pre- stano, continuando la prassi dei tria collegio, per lo spe- gnimento degli incendi, oppure in lavorazioni particolari come quelle dei cuoiai che provvedono la corte di ciò che ha bisogno per la selleria, o dei saponai che devon for- nire il sapone a certi uffici imperiali. Questa stretta sorve- glianza esercitata dall' autorità pubblica su tali corpora- zioni e la prestazione di questi numera dovettero esser causa delle minute prescrizioni che si trovano nel libro circa i luoghi nei quali i membri dei vari atftfxaxa devono porsi per esercitare il loro commercio o arte. Così i ven- ditori di vesti seriche (TtpavSiojtpà xa'.) debbono sedere tutti insieme in una parte del porticato : ti ivi zà mo ¿¡xpóXoo (cap. V), prescrizione che si ripete per i (isxagojipoiTat (cap. VI), per gli unguentarli nup^o! e per altri ancora. Dai capisaldi di questo ordinamento, deriva la prescri- zione che, del resto, come vedemmo, è una delle più an- tiche che si trovino già nell'età romana, dalla quale vien 65