Lo Stato esige dalle corporazioni vari tipi di presta-
zione, che si considerano come la continuazione dei munera
speciali dell' età romana, mentre continuavano, come ci
mostrano i Basilici (LIV, tit. 6, c. 2: De iure immunitatis)
le immunità dai munera ordinari. Queste prestazioni delle
«orporazioni possono consistere in uffici che i loro capi o
membri debbono esercitare, gratuitamente come sembra, a
vantaggio dello Stato, come p. esempio, i tabularii, che
vengon chiamati a prestar la loro opera al prefetto, op-
pure gli argentarli che debbono coadiuvare la polizia in
caso di furti o truffe; oppure come i fabbri che si pre-
stano, continuando la prassi dei tria collegio, per lo spe-
gnimento degli incendi, oppure in lavorazioni particolari
come quelle dei cuoiai che provvedono la corte di ciò che
ha bisogno per la selleria, o dei saponai che devon for-
nire il sapone a certi uffici imperiali. Questa stretta sorve-
glianza esercitata dall' autorità pubblica su tali corpora-
zioni e la prestazione di questi numera dovettero esser
causa delle minute prescrizioni che si trovano nel libro
circa i luoghi nei quali i membri dei vari atftfxaxa devono
porsi per esercitare il loro commercio o arte. Così i ven-
ditori di vesti seriche (TtpavSiojtpàxa'.) debbono sedere tutti
insieme in una parte del porticato : ti ivi zàmo ¿¡xpóXoo
(cap. V), prescrizione che si ripete per i (isxagojipoiTat
(cap. VI), per gli unguentarli nup^o! e per altri ancora.
Dai capisaldi di questo ordinamento, deriva la prescri-
zione che, del resto, come vedemmo, è una delle più an-
tiche che si trovino già nell'età romana, dalla quale vien
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