— 621 — che la legge istitutiva deve contenere quanto meno gli elementi essenziali della prestazione tributaria. In altre parole, esso incide solo sul contenuto della fattispecie legale impositiva e può essere soddisfatto da una norma del tipo sia materiale che strumentale ma che comunque non lasci all’amministrazione alcun potere discrezionale e autoritario, in particolare circa la determinazione degli elementi costitutivi della fattispecie come ad esempio l’aliquota (64). Allo scopo di impedire « ogni arbitrio da parte dell’esecutivo » (per usare la stessa espressione del Micheli), la Costituzione agli articoli 53 e 97 sancisce il principio dell’adeguamento della imposta alla capacità contributiva del soggetto passivo e dispone che i pubblici uffici debbono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione. Dall’insieme delle due citate norme scaturisce l’obbligo degli uffici finanziari di valutare con obiettività i presupposti d’imposizione in modo che il contribuente sia tenuto a pagare le imposte nei limiti della propria capacità contributiva : obbligo che non appare incompatibile con la natura vincolata dell’attività dell’amministrazione finanziaria (65). In sostanza, ogni valutazione della convenienza di un determinato criterio nell’interesse pubblico è preclusa all’autorità amministrativa, spettando essa alla legge, secondo il disposto del citato art. 23 Cost. (66). In base a quanto precede, possiamo affermare che fonte della obbligazione tributaria è la legge la quale stabilisce i presupposti di fatto al cui verificarsi si ricollega necessariamente il tributo. Vedremo in seguito se tra la legge e il fatto s’inserisca il potere dell’amministrazione costitutivo della obbligazione, o se invece sia la legge stessa a disciplinare direttamente il rapporto obbligazioni-stico nato dal presupposto di fatto. 10. L’argomento va intanto sviluppato sotto vari aspetti fra i quali acquistano particolare importanza quelli della natura — pubblicistica o privatistica — della obbligazione tributaria e quella inerente alla esistenza o meno di una « causa » nella obbligazione tributaria. (64) In tal senso, Russo, op. cit., p. 54 ss. (65) Fantozzi, Ancora in tema di solidarietà trib., in Riv. dir. fin. se. fin., 1970, III, 150. (66) Capaccioli, Uaccertamento tributano, in Riv. dir. fin. se. fin., I9bb, I, 16.