.— 359 — Il Tribunale, con sentenza 29 aprile 1968, dichiarava illegittima l’ingiunzione. Su appello principale della Finanza ed incidentale della società (che investiva il capo relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado), la Corte d’Appello di Roma con sentenza 29 luglio 1969, rigettava entrambi gli appelli e confermava la sentenza impugnata, considerando, fra l’altro : — che, dichiaratasi dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 47 del 26 marzo 1969) la illegittimità del secondo comma dell’art. 2 della 1. 29 dicembre 1962, n. 1744, sia pure limitatamente alla parte che consentiva, per i contratti di locazione pluriennali, la percezione annuale dell’imposta generale sull’entrata anche nella ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell’anno precedente, era venuto meno sicuramente il diritto dell’Amministrazione finanziaria di pretendere tale imposta sul contratto in questione, del quale appunto era stata pronunciata la risoluzione per inadempimento del conduttore ; se, da una parte, avrebbe giustamente impedito all’amministrazione finanziaria di pretendere la componente I.G.E. dell’aliquota comprensiva per le annualità locatizie successive alla risoluzione, dall’altra, avrebbe posto la questione della debenza o meno ed eventualmente della determinazione della parte dell’aliquota comprensiva relativa all’imposta di registro: questione che a nostro avviso avrebbe dovuto risolversi alla luce delPart. 23 Cost., nel senso dell’arbitrarietà di una qualsiasi fissazione di aliquota residua e, quindi, con l’impossibilità materiale del prelievo (benché teoricamente legittimo) successivamente alla risoluzione del contratto, anche per la componente imposta di registro (3). Inoltre, avevamo posto in evidenza che le stesse argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale per dichiarare l’illegittimità parziale della L. 1962 n. 1744, relativamente ai contratti pluriennali di locazione anticipatamente risolti, avrebbero potuto essere validamente applicate per un’ulteriore dichiarazione di incostituzionalità della normativa posta dalla Legge n. 1744, questa volta, però, relativamente ai contratti di locazione di durata annuale od inferiore (4) : anche per tali contratti, infatti, in caso di anticipata risoluzione, l’amministrazione finanziaria percepisce la componente I.G.E. della aliquota comprensiva, in mancanza di una qualsiasi entrata (per il periodo successivo alla risoluzione) e, quindi, in contrasto con gli arti. 3 e 53 Cost. (5). (3) Vedi L’imposta proporzionale di registro, cit., 173-176 ; Corte di Appello Roma, 29 luglio 1969, inedita, e 27 novembre 1969, in Foro pad., 1970, 1006. (4) In effetti la questione relativa ai contratti di locazione di durata inferiore all’anno è stata dichiarata non manifestamente infondata dal Tribunale di Roma (3 dicembre 1969, in Boll. tril>. d’inf., 1970, 1233) il quale ha appunto seguito per filo e per segno le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 1969 per i contratti pluriennali. (5) Per una più ampia esposizione di tali argomenti, vedi L’imposta proporzionale di registro, cit., 176-177.