357 — CASSAZIONE, Sez. I civ., 13 maggio 1971, n. 1379 - Pres. Favai» - Est. Bo-selli - Amministrazione delle Finanze c. Immobiliare Quinto Lotto Sacco Pastore S.p.A. Imposta di registro comprensiva dell’i.g.e. - Risoluzione anticipata di contratto pluriennale - Illegittimità della imposizione per le annate successive - Illegittimità della restituzione dell’imposta liquidata per l’anno in corso - Legge 29 dicembre 1962, n. 1744 - E’ sostitutiva degli artt. 54 l.o.r. e 44 tar. all. A. La disciplina normativa posta dalla l. 29 dicembre 1962, n. 1744, non ha comportato la istituzione di un nuovo tributo nel quale siano scomparse le caratteristiche delle imposte di registro e sulla entrata, poiché queste mantengono pur sempre la loro individualità distintiva (1). Da tali premesse non deriva, però, che, in caso di risoluzione anticipata di contratti pluriennali di locazione, per le annualità successive alla risoluzione sia dovuta la imposta di registro — ammesso in via dì ipotesi che essa sia determinabile nell’ambito dell’aliquota comprensiva —. Infatti, nel sistema della legge n. 1744 la liquidazione annuale del tributo non costituisce una sorta M rateazione di un unico debito tributario ma una autonoma e periodica determinazione di esso in relazione a mutevoli parametri. Conseguentemente l’insensibilità del tributo alle vicende del contratto opera solo nell’ambito di ciascuna annata locatizia sia per l’I.G.E. che per l’imposta di registro e, quindi, una volta risolto un contratto nel corso d'un certo anno, mentre non è dovuta la restituzione del tributo liquidato per quell’anno, non si deve procedere ad ulteriori liquidazioni e riscossioni fino alla scadenza contrattuale (2). La legge n. 1744 del 1962 è sicuramente sostitutiva degli artt. 54 della legge organica di registro e / i Tariffa all. A, pertanto in caso di risoluzione anticipata di contratto pluriennale di locazione non è dato sostituire alla liquidazione da essa prevista neppure quella più lieve (0,50 %) e diversa prevista dalla legge fondamentale (3). Svolgimento del processo. — Con atto di citazione del 10 aprile 1967 la Società Immobiliare Quinto Lotto Sacco Pastore proponeva davanti al Tribunale di Roma opposizione avverso la ingiunzione notificatale il 15 marzo 1967 daH’Ufficio del Registro di Roma per il pagamento della somma di lire 205.060 e di lire 237.220, a titolo di imposta di registro, interessi e spese, sui canoni di locazione di cui al contratto 3 aprile 1963, rispettivamente per gli anni 1965-66 e 1966-67. (1-3) La posizione della giurisprudenza successiva alla pronuncia di incostituzionalità della disciplina tributaria sui contratti di locazione di durata pluriennale (*). Sulle pagine di questa Rivista, in nota alla sentenza 26 marzo 1969 n. 49 della Corte Costituzionale, avevamo previsto — e non era difficile (*) Studio svolto nel quadro delle ricerche dirette dal prof. Gian Antonio Micheli presso l’istituto di diritto pubblico dell’Università di Roma, con il finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche.