— 394 — della norma di legge che disciplina la materia, secondo cui devesi considerare, quale soggetto dell’imposta in discussione chi tiene effettivamente a disposizione propria e quindi dei suoi familiari — nella fattispecie la moglie — un appartamento fornito di mobili indipendentemente che l’appartamento stesso sia di proprietà altrui o dato in locazione a terza persona. La decisione impugnata si rivela censurabile anche sotto il profilo della insufficiente motivazione. che l’una colpisce il fatto oggettivo dell’avere una dimora abituale, che per lo più coincide con la residenza (8) come previsto dall’art. 43, II comma del codice civile, mentre l’altra solamente la disponibilità di un alloggio in un comune prescindendo dal fatto che in esso il soggetto vi abiti (9). Il termine « disponibilità » è usato dalla norma come « possibilità di un soggetto di godere di un appartamento ammobiliato». L’elemento focale della norma risiede quindi proprio nel fatto oggettivo della disponibilità di una casa di abitazione da parte del soggetto passivo dell’imposta. Prendere in locazione un appartamento vuol dire certamente assicurarsene la disponibilità poiché, in esecuzione del contratto di locazione, la detenzione della casa passa dal locatore al conduttore (10). Il soggetto può non abitarvi mai e limitarsi a godere della stessa nel più limitato uso di recapito postale; può adibirla a punto di appoggio per i propri weekend o può farvi abitare persona di famiglia (la madre ad esempio). Egli è soltanto tenuto, a norma dell’articolo 1587 cod. civ., ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi dell’abitazione locata (11). La dichiarata irrilevanza del contratto di locazione, è poi, ingiustificata anche perché tutta l’imposta si basa proprio sul «valore locativo» della casa di abitazione. Il legislatore, per la determinazione dell’imposta, recita nell’art. 104 T.U.F.L. come segue : « il valore locativo si desume dal fìtto reale o presunto ». Quindi l’esistenza di un contratto di locazione è indispensabile per l’applicazione dell’imposta stessa, tanto è vero che solo nel caso che l’appartamento sia a disposizione del proprietario, questa si desume dal fìtto di altri appartamenti similari (12). Ed ancora il comune ha la facoltà di procedere all’accertamento del Comm. Centr., sez. II trib. loc., 20 febbraio 1962, n. 54933, in Riv. leg. fise., 1963, 1235 e 8 marzo 1963 n. 69344, in Riv. leg. fise., 1964, 610 parlano di rapporto di succedaneità tra le due imposte. (8) Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 1966, n. 1093, in Riv. leg. fise., 1968, col. 375. (9) Giacobbe, L’imposta sul valore locativo, in Dir. e pratica trib., 1958, 491. (10) Mi limito a ricordare nel testo versioni istituzionali, su arg. v. Torrente, Manuale di diritto privato, 1965, p. 475; Trabucchi, Ist. di diritto civile, 1968, p. 798. (11) Cass. civ., 22 genanio 1959, n. 148, in Giust. civ., 1959, I, 55. (12) Comm. Centr., sez. A trib. loc., 5 marzo 1967, n. 88847/8, in Riv. dir. fin. e se. fin., 1967, II, p. 326.