ad altre razze, non è negabile che giochi il nostro concetto di essere lina razza superiore; ma non è negabile, altresì, che, di fronte ai Hegri ed agli Etiopi, lo siamo senz'altro, come è stato accennato nel capitolo relativo alle differenti razze. Ma, a parte que3to, sta nella proibizione dei matrimoni misti le convenienza scientifica di non creare un meticciato che, come è biologicamente dimostrato, è, in genere, inferiore agli individui di ambedue le razze procreatrici e, inoltre, poco fecondo, Vi è, ancora, la convenienza à i politica coloniale di non creare una classe di spostati, di irrequieti, di malcontenti, quali sono i meticci che, non accolti negli ambienti della razza superiore, si sentono, a loro volta, più elevati di quella inferiore e sono, perciò, creatori di torbidi, di ribellioni, di ri- volte. la legge 13 maggio 1940 n. 622, ha, poi, defi- nitivamente,regolato il problema 4ei meticci. La legge stessa precisa che, per cittadino, s'intende il cittadino italiano metropolitano; per nativo, co- lui al quale è attribuita la cittadinanza speciale di cui all'art. 4 del R.D. 9 gennaio 1939 n. 70f il citta- dino italiano libico ed il suddito dell' Ã.Q.I.; al nativo si assimila lo straniero appartenente a popo- lazione con tradizioni, costumi, religione, ecc., si rolli a quelli delle popolazioni dell'A.0.1.. Per