ad altre razze, non è negabile che giochi il nostro
concetto di essere lina razza superiore; ma non è
negabile, altresì, che, di fronte ai Hegri ed agli
Etiopi, lo siamo senz'altro, come è stato accennato
nel capitolo relativo alle differenti razze. Ma, a
parte que3to, sta nella proibizione dei matrimoni
misti le convenienza scientifica di non creare un
meticciato che, come è biologicamente dimostrato,
è, in genere, inferiore agli individui di ambedue
le razze procreatrici e, inoltre, poco fecondo, Vi
è, ancora, la convenienza ài politica coloniale di
non creare una classe di spostati, di irrequieti, di
malcontenti, quali sono i meticci che, non accolti
negli ambienti della razza superiore, si sentono, a
loro volta, più elevati di quella inferiore e sono,
perciò, creatori di torbidi, di ribellioni, di ri-
volte.
la legge 13 maggio 1940 n. 622, ha, poi, defi-
nitivamente,regolato il problema 4ei meticci. La
legge stessa precisa che, per cittadino, s'intende
il cittadino italiano metropolitano; per nativo, co-
lui al quale è attribuita la cittadinanza speciale
di cui all'art. 4 del R.D. 9 gennaio 1939 n. 70f il citta-
dino italiano libico ed il suddito dell' À.Q.I.; al
nativo si assimila lo straniero appartenente a popo-
lazione con tradizioni, costumi, religione, ecc., si
rolli a quelli delle popolazioni dell'A.0.1.. Per