— 405 —- Cost,.). A quest'ultimo proposito vorrei attirare l'attenzione su di una circostanza non sempre posta nel dovuto rilievo e cioè che attraverso le presunzioni semplici la legge consente al giudice ed all'amministrazione di integrare, in concreto, la propria norma generale ed astratta, in relazione ai fatti concreti ed alla possibilità di mettere in relazione un fatto noto con un fatto ignoto, in base a regole dell'esperienza che consentano di giungere a risultati sicuri, secondo Viri quod plerumque accidit. E questo procedimento logico deduttivo è consentito al giudice in forza del principio del libero convincimento del giudice stesso (art. 415 cod. proc. civ.) ; principio che si applica del resto anche alla pubblica amministrazione dato che anch'essa (secondo l'art. 97, comma 1° Cost.) deve essere imparziale nella sua attività rivolta all'attuazione dell'interesse pubblico all'applicazione dei tributi, con l'osservanza della legge. Più controversa si presenta invece la legittimità costituzionale delle presunzioni rispetto al principio della capacità contributiva, intesa come idoneità in astratto a concorrere alla ripartizione dell'onere delle spese della collettività. Infatti da un lato si tende a giustificare in ogni caso la legittimità del ricorso a questi strumenti logici da parte del legislatore, osservando che questi è libero di esaminare regole dell'esperienza per allargare l'ambito dei soggetti passivi, per reperire la materia imponibile. Ma è da vedere in che limiti il legislatore ordinario possa assumere regole dell'esperienza che... non hanno corrispondenza nella esperienza stessa. Perciò la Corte costituzionale può sindacare queste scelte del legislatore e, se del caso, dichiarare illegittima la singola presunzione legale anche se essa si riferisce a soggetti passivi che non si trovano in contatto diretto con il presupposto d'imposta (come i responsabili). Quando si tratta invece di presunzioni semplici, esse — come è noto — sono destinate in genere a facilitare il tema della prova e quindi, in definitiva, ad alleggerire l'onere della prova che dovrebbe incombere alla finanza. Come si è visto, il contribuente è, in molti casi, tenuto alla dichiarazione del fatto imponibile e degli elementi necessari per la sua misurazione. Allora il fisco ha l'onere di provare che esistono altri fatti costitutivi dell'obbligazione o che i fatti indicati hanno delle differenti dimensioni. Ed in questa operazione di controllo possono aiutare delle presunzioni semplici. Se poi non esiste la dichiarazione, l'onere di iniziativa e della prova che incombe, al fisco possono essere alleggeriti, oltre che da più vasti poteri istrut-