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l.A PRECARIA
autorità della Chiesa da un lato, e i chierici occupanti i gradi gerarchici inferiori dall'altro, quante volte si avesse in fatto quella condizione di inferiorità del richiedente verso il concedente, in cui essa trovava la sua più forte determinazione (62>.
§ 4. — Natura essenzialmente formale del contratto di precaria.
1. - Nelle « linee generali di introduzione » intorno alla entità giuridica dei contratti agrari nell'alto medio-evo (63>, abbiamo recisamente affermata la natura formale del contratto di precaria, e la bontà di questa nostra affermazione abbiamo dedotta dal fatto che le fonti, studiate con larga esegesi, resistevano a qualunque determinazione sostanziale del nostro istituto sia in ordine al canone, che in ordine alla durata, ed a determinate clausole o pattuizioni ad esso particolari, e come tali non estensibili agli altri contratti.
Aggiungiamo qui che l'origine e il primo svolgimento della precaria ora accennati confortano largamente tale opinione, dal momento che, come vedemmo, tutta una grande moltiplicità di rapporti senza nome particolare, aventi vita all'infuori delle rigorose figure contrattuali del diritto classico, entrarono nella larghissima sfera di applicazione del nostro istituto, per guisa che ben può affermarsi che « quante volte era diretta ima preghiera da un concessionario ad un concedente, e la preghiera stessa era bene accolta, e di essa e del suo accoglimento e delle condizioni relative si faceva constare con un documento scritto » ivi subito si delineava la figura della precaria indipendentemente dal contenuto particolare della concessione. Se così è, come volere che ad un certo punto (e quale, e come, e dove e quando ?) questo sviluppo nell'applicazione della precaria si sia arrestato, ed essa non abbia più servito che alla stipulazione di determinati rapporti, assumendo le determinazioni sostanziali a questi particolari ?
(62)	Alludiamo con tale proposizione all'influenza della precaria sullo svolgimento del diritto beneficiario, alla cui trattazione dedichiamo più avanti un articolo particolare (§ 10, art. VI).
(63)	Vedi retro, pag. 17 e segg.