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scritti vari di diritto pubblico
energicamente combattere i nemici esterni; ma è un caso ben diverso dall'altro. Esso precorse in Francia il primo, anzi fu l'unico contemplato dal più antico decreto costituzionale francese sullo stato d'assedio, che rimonta al 10 luglio 1791 ; e da ciò è derivato il frequente errore di unificare i due tini giuridici.
E' evidente che non si possono conglobare la determinante e lo scopo ultimo di un istituto e dell'altro, poiché l'uno ha diretta dipendenza dalla guerra internazionale, l'altro dalla sicurezza interna dello Stato; nè si può confondere la forma, dipendente da un fatto internazionale, con quella dipendente da un fatto interno; nè, infine, tutto l'organismo di una repressione per torbidi interni si può assimilare a quello che deriva semplicemente dalle esigenze che si verificano quando si svolgono operazioni di guerra. Bisogna marcare nettamente la figura dello stato d'assedio civile, o politico, o fittizio (5), in confronto con lo stato d'assedio militare, che si può veramente chiamare stato di guerra. In qualche aspetto formale si possono assimilare, in qualche effetto sono due condizioni analoghe; nondimeno, per la loro causa e per la loro struttura si differenziano radicalmente. Aggiungasi poi che lo stato di guerra porta spesso con sè in qualche regione lo stato d'assedio; ma questo, a sua volta, sta indipendentemente dalla guerra, come spesso è avvenuto (6), e come sopra si è detto.
Così nel territorio dello Stato la condizione eccezionale di guerra assume diverse figure e diversissime sfumature, le quali dipendono, appunto, specificamente dalle esigenze guerresche, non da ragioni d'ordine interno: per solito dalla distanza dal fronte di combattimento. Ad esempio, nell'ultima guerra, si poteva classificare il territorio dello Stato italiano come diviso in tre zone: la zona più
(5)	Così lo chiamano gli scrittori francesi (Esmein-Nézard, Eléments de droit const. T. II, n. 16 e seg.) ; ma il termine sembra poco felice, sebbene valga a denotare che l'assedio non è reale in questa figura giuridica.
(6)	Il Gmelin (Ueber den Umfang des kgl. Verordnungsrechts ecc., Karlsruhe, 1907, pag. 154), riconoscendo allo scritto (che ricordo alla nota 2) «il merito di distinguere nettamente lo stato eccezionale in tempo di pace da quello in tempo di guerra », offre notevoli argomenti a confermare l'inapplicabilità delle disposizioni per lo stato di guerra al caso di stato d'assedio.