legittimità, il contribuente possa opporre solo le risultanze «iella contabilità ... è un 11011 senso; equivale a (lire che, uel inerito, il contribuente non può opporre nulla. E non sembra proprio che tanto il legislatore abbia realmente voluto.
Altrettanto insostenibile sarebbe, però, la tesi che, proprio muovendo da queste considerazioni, volesse pervenire alla conclusione dell'inapplicabilità della limitazione difensiva in esame agli accertamenti sintetici. A parte gli ostacoli derivanti dalla formulazione e dallo spirito della norma, e della stessa legge delega, riuscirebbe comunque difficilmente comprensibile e giustificabile il riconoscimento di maggiori, e sostanzialmente illimitate, possibilità difensive proprio nei casi in cui è mancata l'osservanza degli obblighi connessi alla tenuta della contabilità.
Anche il profilo normativo in questione finisce, in definitiva, con il diventare un ulteriore indizio dell'inadeguatezza delle tradizionali definizioni della rilevanza fiscale della contabilità, e delle stesse nozioni dei metodi di accertamento, rispetto alle esigenze perseguite dalla nuova normativa.
8. L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 riprende la distinzione tra determinazione « analitica » e « sintetica » del reddito complessivo delle persone fisiche, già contenuta nella precedente disciplina dell'imposta complementare progressiva sul reddito (artt. 135 e 137 del T.U.). Dispone esso che la rettifica delle dichiarazioni deve essere fatta «...con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597... » (2° comma); ma che « ... se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, l'ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze ... » (4° comma).
Nonostante la sostanziale identità delle nuove e vecchie espressioni normative, la problematica sollevata da questa disciplina sembra porsi, nel nuovo ordinamento, in termini obiettivamente ancor più complessi e delicati, e comunque diversi, che per il passato, inserendosi in un contesto normativo del tutto differente.
Vigente il precedente ordinamento, la problematica dei metodi di accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche veniva tradizionalmente impostata in termini molto simili a quelli adottati in materia di accertamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo.