— 127 —- lora, cioè, la consolidazione avesse « principalità » rispetto alla alienazione, tale imposta non sarebbe più dovuta, per l'intervenuta abrogazione. A parere di questa Commissione, tuttavia, la questione è stata risolta, ancorché in via incidentale, dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza a SS.UU. n. 475 del 2 marzo 1964, ha stabilito, in argomento, che: « Ai tini del registro, il passaggio per atto tra vivi a titolo oneroso della nuda proprietà da un soggetto ad un altro fa sorgere immediatamente l'obbligo di pagare la relativa imposta su tutto il valore della piena proprietà, ma poiché sotto il profilo economico il trasferimento si attua in due tempi, pure in due tempi viene riscossa l'imposta e conseguentemente il valore della nuda proprietà è assunto solo come imponibile provvisorio in attesa di stabilire quello globale, definitivo, ai momento della consolidazione, quando, essendo venuto meno l'usufrutto, si sono interamente verificati i presupposti economici per la alla portata del 2° e 3° comma dell'art. 77 richiamati nella decisione in rassegna. In particolare il secondo capoverso prevede che: «i rapporti tributari derivanti da atti formati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni anteriori, purché il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduto a tale data ». La ratio di simile disposizione appare, dunque, dettata dalla univoca volontà di estendere l'applicazione della nuova normativa ad atti il cui presupposto impositivo sia sorto anteriormente alla validità ed efficacia della legge stessa (cfr. in tal senso Puoti, Disposizioni transitorie della riforma tributaria e abolizione di reati in materia di tributi locali soppressi, in questa Rivista, 1971, II, 20 ss.; Dini, Prime osservazioni esegetiche alla, nuova legge di registro, in Dir. prat. trib., 1973, 1, 276). Il criterio seguito dai conditores legis appare quindi ispirato — diversamente rispetto all'art. 150 del citato R.D. n. 3269/1923 ipotizzante l'applicazione della normativa previgente agli atti formati anteriormente purché tempestivamente registrati (si veda Micheli, Legge (dir. trib.), in Enc. dir., Milano, XXIII, 1973, p. 1090, nota 71; Puoti, op. loc. ult. cit.) — a non rendere applicabili le norme di cui al D.P.R. n. 634, unicamente per quegli atti formati tra il 12 ed il 31 dicembre 1972, i quali, insieme a quelli tempestivamente registrati — seguendo l'interpretazione della decisione che si annota — sarebbero sottoposti alla precedente normativa e nel caso de quo colpiti, all'atto della riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà, dall'imposta di consolidazione. Tutti gli altri atti formati antecedentemente a tale arco di tempo e non registrati, saranno soggetti integralmente alla nuova disciplina (cfr. Tesauro F., La consolidazione, cit., 1582). La discrasia appare ancora più evidente ove ci si soffermi a considerare che il pagamento dell'imposta de qua era strettamente correlato all'obbligo strumentale di presentare una denunzia (art. 86 R.D. n 3269) mediante la quale la Finanza veniva a conoscenza dell'avvenuta riunione. Ora è perlomeno da dubitare, anche a voler accogliere la tesi