no non provvide alla nomina del successore colle modalità dello statuto al- lora vigente e addivenne ad una riforma sostanziale nel modo di costitu- zione della Commissione centrale, riforma determinata con il decreto reale de! 4 marzo 1880. Per esso la Commissione centrale di beneficenza è co- stituita di un presidente, di un vice presidente e di tredici commissari • i primi due sono nominati con decreto reale e durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I tredici commissari sono nominati tre dal Consiglio provinciale di Milano, tre dal Consiglio comunale di Milano, ed uno per ciascuno dai consigli delle altre provincie lombarde : essi durano in funzione tre anni e sono rieleggibili. La Commissione centrale designa nel proprio seno cinque componenti di un comitato esecutivo durante in ca- rica due anni, rieleggibile: del Comitato fanno in oltre parte il presidente ed il vice presidente della Commissione. Questo ordinamento veniva a dare alla Commissione una base pre- valente di elezione popolare: esso rende interprovinciale la rappresen- tanza amministrativa, riconosce così come interprovinciali gli interessi affidati alla Commissione centrale. Questo riconosciuto carattere di inter- provincialità dette luogo allora a una vivacissima discussione alla Camera dei Deputati in seguito ad una interpellanza, discussione nella quale furo- no molte le voci avverse al provvedimento; il decreto era stato anche af- fermato illegale dalla Corte dei Conti e registrato solo con riserva per cir- costanze specialmente attinenti alla procedura seguita nella riforma in confronto con le norme disposte dalla legislazione sulle opere pie. La voce data agli interessi provinciali nella amministrazione della Cas- sa ha dato luogo, specialmente nei primi anni dopo la riforma, sia presso la amministrazione stessa che presso corpi locali e nella stampa a dibattiti intorno ai rapporti tra le singole provincie lombarde e la Cassa specialmente nei rispetti della distribuzione dei fondi di assistenza e dei mezzi di credito. Talora si fece richiamo anche alle quote di partecipazione delle singole zone della Lombardia nella formazione del fondo iniziale proveniente dalla sfraordinaria sovraimposta, col quale ebbe principio l'opera della Commis- sione centrale. Ma i reggitori della Cassa sempre seppero con tatto e senso di opportunità evitare che avessero seguito tendenze e divergenze che avrebbero potuto tornare pericolose ed esiziali per la compagine e la ro- bustezza dell'Istituto. Forse per queste stesse considerazioni si rifuggì dal- 1 accogliere ragionevoli proposte qualche volta avanzate per una riforma de! sistema adottato nel 1880 rispetto alla costituzione della Commissione centrale in guisa da dare alle diverse sezioni della Lombardia (occorrendo mediante un incremento nel numero dei seggi) una rappresentanza di di- mensioni meglio corrispondenti alla rispettiva rilevanza. 11 congegno risul- tante dal decreto del 1880 è evidentemente illogico per la eccessiva prepon- deranza che assicura agli interessi milanesi e per la singolare preponderan- za numerica che pure assicura al Comitato esecutivo in seno alla Commis- sione centrale, per cui rimane attenuata la possibilità di una azione di con- trollo della Commissione in confronto col Comitato. 81