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Ora, a voler vedere sino in fondo al significato eterno e sempre
affiorante di diritto naturale, ci si accorgerà che parlare di
diritto naturale non vuole dire già ipostatizzare un diritto ideale
sopra un piano deontologico di assoluta supremazia, ma bensì
semplicemente introdurre l'esigenza della ragione nel diritto ;
vuol dire in altre parole che il mondo del diritto trova la propria
base e la propria conferma in quella logica delle azioni umane,
che è prima e al di fuori di ogni particolare e positiva statui-
zione, in quella stessa logica delle azioni, da cui il giurista posi-
tivo, non ostante le antinomie e le insufficienze di quel complesso
spazialmente e temporalmente limitato di statuizioni giuridiche
che è il corpo delle leggi, trae l'ispirazione e la suggestione a
parlare di ordinamento giuridico, come di sistema razionale, o,
con una metafora, di complesso organico di leggi. Se dunque
l'analogia è esplicitazione analitica di un determinato contenuto
normativo, è già di per sè sufficiente l'assunzione dell'ordinamento
a ipotesi fondamentale, come espressione di una esigenza razio-
nale intrinseca al mondo delle azioni, ad attribuire all'analogia la
sua giustificazione e il suo fondamento. Non si può parlare del-
l'ordinamento come sistema razionale senza ammettere nel suo
ambito un'indefinita possibilità di svolgimento analitico, rimanendo
invariate le proposizioni primitive, come non si può parlare di
un ordinamento come organismo senza ammettere una indefinita
possibilità di accrescimento interno, rimanendo identica la sostanza
vivente.
E se sì vuole parlare di diritto naturale, sia pure; e sarà
quello stesso diritto naturale, di cui apparve la più fedele espres-
sione e la più ricca fonte il diritto romano, quando nel secolo XVIII
proprio sotto la spinta dello spirito di sistema fu considerato come
«ratio scripta» (11); e sarà ancora quello stesso diritto natu-
rale che costituì una delle idee promotrici delle grandi codifica-
zioni, preannunziate appunto come sistemi unificati e universali
delle leggi. Fondare dunque l'analogia sul diritto naturalo non può
voler dir altro che giustificarla sopra un'esigenza di ragione,
quando il riportare il diritto positivo al diritto naturale non signi-
fichi già introdurre un elemento di valutazione, ma semplice-
ili) Su questo punto vedi Solari, L'idea individuale e l'idea, sociale nel
diritto privato, Torino, 1911, I, pp. 49-55.