_ 122 _ Ora, a voler vedere sino in fondo al significato eterno e sempre affiorante di diritto naturale, ci si accorgerà che parlare di diritto naturale non vuole dire già ipostatizzare un diritto ideale sopra un piano deontologico di assoluta supremazia, ma bensì semplicemente introdurre l'esigenza della ragione nel diritto ; vuol dire in altre parole che il mondo del diritto trova la propria base e la propria conferma in quella logica delle azioni umane, che è prima e al di fuori di ogni particolare e positiva statui- zione, in quella stessa logica delle azioni, da cui il giurista posi- tivo, non ostante le antinomie e le insufficienze di quel complesso spazialmente e temporalmente limitato di statuizioni giuridiche che è il corpo delle leggi, trae l'ispirazione e la suggestione a parlare di ordinamento giuridico, come di sistema razionale, o, con una metafora, di complesso organico di leggi. Se dunque l'analogia è esplicitazione analitica di un determinato contenuto normativo, è già di per sè sufficiente l'assunzione dell'ordinamento a ipotesi fondamentale, come espressione di una esigenza razio- nale intrinseca al mondo delle azioni, ad attribuire all'analogia la sua giustificazione e il suo fondamento. Non si può parlare del- l'ordinamento come sistema razionale senza ammettere nel suo ambito un'indefinita possibilità di svolgimento analitico, rimanendo invariate le proposizioni primitive, come non si può parlare di un ordinamento come organismo senza ammettere una indefinita possibilità di accrescimento interno, rimanendo identica la sostanza vivente. E se sì vuole parlare di diritto naturale, sia pure; e sarà quello stesso diritto naturale, di cui apparve la più fedele espres- sione e la più ricca fonte il diritto romano, quando nel secolo XVIII proprio sotto la spinta dello spirito di sistema fu considerato come «ratio scripta» (11); e sarà ancora quello stesso diritto natu- rale che costituì una delle idee promotrici delle grandi codifica- zioni, preannunziate appunto come sistemi unificati e universali delle leggi. Fondare dunque l'analogia sul diritto naturalo non può voler dir altro che giustificarla sopra un'esigenza di ragione, quando il riportare il diritto positivo al diritto naturale non signi- fichi già introdurre un elemento di valutazione, ma semplice- ili) Su questo punto vedi Solari, L'idea individuale e l'idea, sociale nel diritto privato, Torino, 1911, I, pp. 49-55.