â 35 â aggravi. Erano pure gli ecclesiastici esenti dal concorrere ai dazi della Mercanzia, cagione anche questa di novi accrescimenti (98). Altra non indifferente conferma della spensieratezza ed indole del governo di quei tempi è la facilità d'accordare a' Pubblici tutte le dispense per incaricarsi di debiti. Pareva che i tribunali, anzi che essere posti dal Principe per conservare le leggi, lo fossero per dispensarle (99). S'accrebbero questi debiti ad enorme somma, e le usure montarono al 7, e sino al 10 per cento (100). Chiunque abbia riflettuto sulla natura del commercio sentirà quanto queste grosse usure gli sieno di danno, invitando elleno a deporre i ca- pitali sotto l'ombra della pubblica fede, e senza l'occupazione della propria persona. Di più i sovventori delle comunità stipulavano ne' contratti, dettati dalla necessità , la crudele obbligazione in solido, per cui ogni particolare poteva essere convenuto in giudizio e cercato per i debiti del suo Pubblico, benché avesse sborsata la propria por- zione (101). Se popoli cosi oppressi potessero pensare a manifatture, ed in quale scadimento e precipizio andar dovesse il commercio, ognuno può vederlo per sè. Coi decadimento delle nostre finanze cominciavano ad uscire dalla barbarie quelle della Francia sotto il benemerito Duca di Sully, soldato, calcolatore e ristorator della (98) Capitoli fra la R. Camera e gli Daziarii della mercanzia per gli anni 1607, 8, e 9, cap. 22. (99) « Des règles établies pour l'utilité publique sembloient ne devoir point a,dmettre de dispense.... mais dans la suite les dispenses furent données sans ménagement, et la règie ne fut plus qu'une exception ». {Esprit des Loix, Liv. XXIII, eh. XXI). (100) Nota dei debiti del contado di Lodi 1662, e Relazione del contado di Como, stamp. 1662. Gli interessi in Inghilterra erano in quel tempo sino al 12 per (vide Tommaso Culpepper: Stigli interessi del danaro), ed in Francia all'8 e 10 per °f0 ed appunto in questi tempi si abbas- sarono per ordine del Re, come può vedersi in Forbonnais, Recherches et considérations sur les finattces de France, Tom. I, pag. 96. (101) Supplica de' Cremonesi a S. M., stamp. nel 1631. Questa obbli- gazione in solido, opposta era all'antica legge nostra come vedesi ne' statuti del 1502, fol. 50 : « Nullus.... compelli possit ad solutionem alicujus pecuniae vel oneris prò altero ».