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aggravi. Erano pure gli ecclesiastici esenti dal concorrere ai dazi
della Mercanzia, cagione anche questa di novi accrescimenti (98).
Altra non indifferente conferma della spensieratezza ed indole
del governo di quei tempi è la facilità d'accordare a' Pubblici tutte
le dispense per incaricarsi di debiti. Pareva che i tribunali, anzi
che essere posti dal Principe per conservare le leggi, lo fossero per
dispensarle (99). S'accrebbero questi debiti ad enorme somma, e le
usure montarono al 7, e sino al 10 per cento (100). Chiunque
abbia riflettuto sulla natura del commercio sentirà quanto queste
grosse usure gli sieno di danno, invitando elleno a deporre i ca-
pitali sotto l'ombra della pubblica fede, e senza l'occupazione della
propria persona.
Di più i sovventori delle comunità stipulavano ne' contratti,
dettati dalla necessità, la crudele obbligazione in solido, per cui
ogni particolare poteva essere convenuto in giudizio e cercato per
i debiti del suo Pubblico, benché avesse sborsata la propria por-
zione (101). Se popoli cosi oppressi potessero pensare a manifatture,
ed in quale scadimento e precipizio andar dovesse il commercio,
ognuno può vederlo per sè. Coi decadimento delle nostre finanze
cominciavano ad uscire dalla barbarie quelle della Francia sotto il
benemerito Duca di Sully, soldato, calcolatore e ristorator della
(98)	Capitoli fra la R. Camera e gli Daziarii della mercanzia per gli
anni 1607, 8, e 9, cap. 22.
(99)	« Des règles établies pour l'utilité publique sembloient ne devoir
point a,dmettre de dispense.... mais dans la suite les dispenses furent données
sans ménagement, et la règie ne fut plus qu'une exception ». {Esprit des
Loix, Liv. XXIII, eh. XXI).
(100)	Nota dei debiti del contado di Lodi 1662, e Relazione del
contado di Como, stamp. 1662. Gli interessi in Inghilterra erano in quel
tempo sino al 12 per (vide Tommaso Culpepper: Stigli interessi del
danaro), ed in Francia all'8 e 10 per °f0 ed appunto in questi tempi si abbas-
sarono per ordine del Re, come può vedersi in Forbonnais, Recherches et
considérations sur les finattces de France, Tom. I, pag. 96.
(101)	Supplica de' Cremonesi a S. M., stamp. nel 1631. Questa obbli-
gazione in solido, opposta era all'antica legge nostra come vedesi ne' statuti
del 1502, fol. 50 : « Nullus.... compelli possit ad solutionem alicujus pecuniae
vel oneris prò altero ».