— 591 — potestà d’imposizione, in Studi economico-giuridici. Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università' di Cagliari, 1979, p. 91 ss. Le conclusive indicazioni di cui al par. 9 (e sulle quali, più diffusamente, cfr. il mio Metodi di accertamento e teoria dell’accertamento tributario, cit.) sono una diretta conseguenza ed un naturale complemento della precedente analisi sull’evoluzione del significato e della funzione dello schema della « denunzia verificata ». Esse sono state prospettate in chiave di... de iure condendo per ribadire il carattere parzialmente normativo del momento sistematico-concettuale, e per meglio evidenziarne i rapporti con assetti non ancora pienamente acquisiti. Vorrei soltanto aggiungere che, in relazione a quelli che potranno essere gli esiti finali della Riforma tributaria degli anni settanta, le possibilità e responsabilità della scienza giuridica non vanno certo sopravvalutate, ma neanche sottaciute. Quella Riforma ha il suo punto di forza nel suo discendere da un oggettivo processo di integrazione dei sistemi economici dei Paesi occidentali, ed ha la sua debolezza nel fatto che il nostro Paese solo in parte possiede gli apparati produttivi, distributivi ed istituzionali che del nuovo sistema dovrebbero essere i naturali referenti. Ed alle difficoltà che in atto essa incontra deve quindi guardarsi come a momenti particolari di una assai più ampia transizione, i cui tempi saranno presumibilmente ancora lunghi e travagliati, ed i cui esiti finali dipendenti da fattori non certo attinenti al solo ordinamento tributario, né comunque ad esso circoscritti. Resta comunque nel campo delle possibilità e responsabilità della scienza giuridica Tindividuazione e valorizzazione di quadri sistematici e prospettive interpretative atti a sorreggere quei più moderni assetti dei rapporti tributari che rappresentano comunque un momento centrale di quella più ampia evoluzione. Ed è questo un compito che può essere validamente assolto, non cedendo alle facili suggestioni sollecitate dall’apparente insussistenza di soluzioni di continuità tra vecchia e nuova disciplina dell’accertamento, ma, al contrario, accettando umilmente di rimettere in discussione tutti i punti nodali del passato sistema. Un principio di revisione della tradizionale assunzione del reddito ad elemento della fattispecie della norma impositiva mi pare si sia già manifestato quando (cfr. Moretti, La motivazione, cit., p. 331 ss.) si è evidenziata la singolarità (rispetto alle nozioni teoriche del fatto giuridico e/o della fattispecie complessa) data dalla compresenza, in quella realtà, di una pluralità di elementi, aventi autonoma rilevanza giuridica, e che non debbono, tutti e sempre, egualmente ricorrere per il prodursi dell’effetto giuridico ; o quando (cfr. Falsitta, Il ruolo, cit., p. 36 ss.) si è richiamata l’attenzione sulla esistenza, all’interno della disciplina di quella realtà, di sfere riservate ad opzioni effettuabili dal contribuente tramite la dichiarazione. Con riferimento al-l’IRPEF, perplessità sulla significatività e rilevanza di una nozione del presupposto che assorba in sé l’articolata disciplina dei diversi tipi di reddito sono già state per più versi avanzate (cfr. Micheli, Corso, cit., p. 322 ; Pttoti. Il lavoro dipendente nella Riforma tributaria, Milano, 1975, p. 165 ss.). Ed è superfluo osservare come la stessa prassi continuamente prospetti problemi e controversie attinenti ad aspetti limitati e parziali di quella complessiva realtà, o a situazioni soggettive (in tema, ad esempio di crediti d’imposta, di oneri deducibili, di detrazioni soggettive, ecc.) solo indirettamente incidenti sugli obblighi e/o obbligazioni di pagamento. Mi sembra che questi dati e queste indicazioni debbano essere valorizzati ed approfonditi anche con riferimento al tema dell’accertamento, vedendo se i dibattiti sulla natura materiale o strumentale della norma impositiva, e sul collegamento mediato o immediato dell’obbligazione di pagamento ad un indefinito (ed indefinibile) unitario presupposto di fatto, non debbano cedere il passo ad una analisi che muova dall’assunto della pluralità delle norme e