280 tuzione di somme riscosse) dell’Amministrazione finanziaria ; tale tutela davanti alle commissioni tributarie trova applicazione anche per l’ipotesi di ripetizione di somme pagate (anche dal sostituto di imposta) e vale pure per l’imposta di R.M., ancorché questa, in quanto abolita, a decorrere dall’l0 gennaio 1974, dall’art. 82 lett. a), D.P.R. n. 597 del 1973 (istitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), non sia compresa nella elencazione delle imposte le cui controversie sono devolute alle commissioni tributarie contenuta nel-l’art. 1 cit. D.P.R. n. 636 del 1972, essendo una diversa giurisdizione per le controversie concernenti le imposte soppresse in contrasto con l’intento del legislatore di razionalizzare e rendere più efficiente il contenzioso tributario nonché con l’argomento di carattere letterale desumibile dal 5° comma dell’art. 43 dello stesso provvedimento legislativo. Vass., Sez. Un., 11 aprite 1981, n. 2118 - Mass. Foro it., 1981, 465. 483. - Tributi in genere - Prescrizione e decadenza - Proroga dei termini -Termini processuali - Applicabilità. L’art. 19 legge 2 dicembre 1975, n. 576, in materia di imposte sui redditi e sulle successioni, il quale dispone una ulteriore proroga al 31 dicembre del 1976 dei termini di prescrizione e decadenza, in precedenza prorogati sino al 31 dicembre 1975, opera anche con riguardo ai termini processuali, ivi compresi quelli inerenti ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie. Uass., Sez. I, 29 aprile 1981, n. 2617 - Mass. Foro it., 1981, 568. 484. - Procedimento - Azione di accertamento negativo avanti l’A.G.O. - Ammissibilità - Limiti. Dall’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, non può desumersi la conclusione, nel silenzio della legge, che non sia consentito al contribuente di agire con azione di mero accertamento volta ad ottenere una declaratoria giudiziale di inesistenza dell’obbligazione tributaria, quando egli contesti non già la legittimità dell’esercizio del potere di imposizione, sibbene resistenza stessa del potere. Va, pertanto, rigettata la eccezione di improponibilità della domanda proposta avanti l’A.G.O. — eccezione fondata sul rilievo della mancata impugnazione del ruolo ai sensi del T.TJ. finanza locale n. 1175 dei 1931 — in una fattispecie nella quale un soggetto neghi la assoggettabilità dei suoi immobili al contributo percetto da un consorzio idraulico, chiedendo la restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percette dal consorzio medesimo. Trib. Forti, 29 aprite 1981 - Boll. trib. inf., 1981, 1689. 485. - Tributi in genere - Base imponibile - Controversie - Giurisdizione ordinaria. La controversia fra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, in ordine alla quantificazione della base imponibile, la quale implichi un’indagine sul carattere vincolante o meno dei dati indicati ed accettati dal contribuente stesso, in sede di concordato stipulato ai fini di imposta diversa da quella in contestazione, comporta la soluzione di questioni di diritto circa il valore di atti negoziali, e, pertanto, esorbitando dalla cosiddetta estimazione semplice, ai