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lf, classificazioni del contratto di lavoro, ecc.
si intende, come sopra s'è visto. Il rischio è suo. E questo è vero sia per il grosso, coinè per il piccolo industriale. Abbiamo già constatato cbe sia l'artigiano '), come il lavoratore a domicilio 2), sono lavoratori autonomi, cioè imprenditori.
Quanto all'artigiano la sua autonomia (cioè la qualità di artigiano, come lavoratore autonomo), si rivela dal concorso di molti indici: materia prima e istrumento sono forniti quasi sempre da Ini 3); vi ba lavoro pel pubblico 4); ha alla sua dipendenza, spesso, un numero, sia pure ristretto, di lavoratori. Ohe egli somministri la materia prima non è ad ogni modo ragione per escludere, come alcuno fa, cbe vi sia qui una locatio operis; è il vecchio errore a base romanistica su cui ci siamo già a lungo soffermati quanto al rapporto tra vendita e contratto di lavoro.
Quanto al lavoratore a domicilio che sia tale stabilmente (non quindi all'operaio cottimista, che alla sera, lasciando la fabbrica, porta il lavoro a casa sua per finirlo) 5), mi limito qui ad aggiungere (cfr. sopra, p. 776 sg.)come la sua autonomia, che è naturalmente ancbe più evidente quando lavori per più industriali, o riceva le commissioni direttamente
l'imprenditore: ma ripeto che giuridicamente i fattori di cui si vale si fondono iu lui, si incorporano con lui, agli occhi dei terzi. E il coucetto di mercede è quindi più ampio. Cfr. sopra, p. 141 sg, e spec. p. 143, nota 1. Del resto lo stesso Gobbi avverte che la concezione isolata non è nella realtà, ma nella nostra mente, a differenza che pel salario (di chi non ha dato che il proprio lavoro): perchè può il lavoratore subordinato, col cottimo, e più ancora col cottimo collettivo autonomo, avere assunta una propria limitata organizzazione, un relativo rischio; e allora anche il suo salario si può scomporre.
') Cfr. sopra, pag. 645. Sempre presupposto che (come è quasi sempre, 1. cit.) l'artigiano non prevenga la domanda. È appunto la tendenza del consumatore a preferire la scelta tra più prodotti già pronti, anziché la loro commissione (coll'in-certezza del risultato) che mina l'artigianato, che non può darsi il lusso di anticipare forti capitali, prevenendo la domanda di compra-vendita. Cfr. Bourguin, Les sijst. social, p. 183-184. Il Lkroy-Beaulieu arriva perciò sino a pensare che il progresso della produzione richiede la sussunzione dell'artigianato nella grande impresa. Cioè la sua scomparsa! Ciò che non è possibile. Cfr. sopra, mini. 248. Leroy-B, Traile, I, n. 295. Cfr. pure Schmolleu, Principes, IV, p. 6 sg.
2) Cfr. sopra, p. 660.
9) La Cassaz. Roma, 28 sett. 1911, Foro, 1911, I, 1309, ne fa la caratteristica dell'artigianato, aggiungendo, erroneamente (cfr. sopra, p. 570 sg.) che con ciò non si limita a locare l'opera propria, ma anche i mezzi di lavoro. Sulla fattispecie di questa sentenza cfr. sopra, p. 645, nota 4.
4)	Cfr. sopra, pag. 662, e la Cass. Roma ulL cit. Non è un indice essenziale: infatti può mancare. Abbiam visto pure, p. 684, l'importanza capitale data a questo criterio in Francia, così da farne l'indice differenziale del « contratto di lavoro », come « contrat de travail », e proprio di un contratto diverso che sarebbe « d'impresa » se il lavoratore dà la materia, « d'industria » se dà solo il proprio lavoro al pubblico. Groussier, in Perreau et Groussier, Contr. de trav., p. 85.
5)	Cornélissen, Th, du salaire, p. 289. Qui vi è certo locazione d'opere.