70
gl.i elementi tipici del contratto di lavoro, ECC.
almeno una parte del prodotto '). Ciò posto, aggiunge clie tuttavia, per le condizioni sue sociali, egli è costretto a rinunciare anticipatamente a questa sua proprietà, vendendo (colla stessa stipulazione del contratto di lavoro) all'altro contraente la proprietà della sua parte del prodotto futuro: il prezzo della vendita e della rinuncia sarebbe dato appunto dal salario. Il quale sarebbe adunque, più che la rimunerazione del lavoro, il prezzo della vendita che il lavoratore fa dello sua parte di prodotto. Il contratto di lavoro verrebbe insomma costruito su una base complessa in cui rientrerebbe la fusione di due elementi che (lo vedremo)2) sono perfettamente contraddittori: il principio associativo, e quello dello scambio.
Questa costruzione giuridica, o meglio economico giuridica, lia avuto nello Chatelain il suo più convinto propugnatore: ma ne vediamo le tracce in altri scrittori. Essa è anzitutto diffusa in una parte molto notevole degli economisti che si occupano del contratto di lavoro 3); ma è penetrata anche qua e là nella dottrina giuridica. Così il Cornelissen4) (che è però più economista che giurista) definisce il lavoro salariato « ogni lavoro di cui il prodotto non viene assegnato, mercè divisione, anche alla persona che l'ha eseguito, ma è da questa ceduta ad un'altra persona (il suo padrone) contro un compenso convenuto ». Ma è specialmente il G-eny 5) che aderisce in sostanza alla teoria dello Chatelain. Il Bry 6) pure definisce il contratto di lavoro come « convenzione àforfait con cui l'imprenditore promette all'operaio una somma fissa e pagabile a epoche determinate in cambio dell'abbandono che l'operaio fa dei prodotti del suo lavoro». Il Boissard osserva 7) addirittura che quella della comproprietà del prodotto al lavoratore è una soluzione oggi ormai imposta dall'evidenza dei fatti: è difficile negare che ciò che è risultato di una collaborazione non sia anche oggetto di comproprietà s).
Il Boissard osserva che questa concezione non è limitata al salariato. E infatti, una volta ammessa l'idea informatrice, nulla vieta che
') Di ima parte soltanto. Con ciò si ammette, almeno parzialmente, la destinazione altruistica del prodotto del lavoro, per quanto riflette la parte di cui la proprietà spetta al contraente che, non lavora.
2)	Cfr. appresso, 11. 56 sg.
3)	Le citazioni sarebbero numerosissime. Ricordo ad es. Yves-Guyot, Les eonflits du traudii, passim. Lo Chatelain cita in suo favore anche il Rozy, Traiié d'Econ. politique, Paris, 1877, p. 53 (l'operaio vende la sua parte, sconosciuta e incerta).
"') Théorie du salaire et du iravail salariò, p. 22.
5) In Berne trimestrielle, 1902, p. 336 0 seg.
") Cours élément. de Ugislai. industr. (1909), p. 65.'
7)	In Perreau e Groussier, op. cit., p. 91.
8)	Il Boissard non ha però ritenuto opportuno codificare questo principio: ritiene che bisogna lasciare ai fatti economici e alla vita sociale la cura di conservarlo a poco a poco.