748 lf, classificazioni del contratto di lavoro, ecc. prenditore non hanno alcun rapporto diretto, ma solo con il cottimista che le lia costituite, e a cui l'imprenditore si è rivolto (il « cottimo collettivo autonomo », o marchandage). Nella prima ipotesi dell'imprenditore si diparte un fascio di rapporti che mettono capo a ognuno dei partecipanti al cottimo, ivi compreso il capo cottimista o capo squadra. Nella seconda l'imprenditore non lia rapporto che col capo cottimista; a questi mette capo, invece, il fascio di rapporti con i partecipanti '). La prima ipotesi offre certo la situazione più semplice: l'imprenditore ha rapporti direttamente con un nucleo di lavoratori: qui il gruppo dei lavoratori dipende interamente, in tutti i suoi partecipanti, dall'imprenditore (perciò l'abbiamo chiamato «cottimo collettivo subordinato »). à a questo caso che molti limitano il cosiddetto « cottimo collettivo » 2). Noi invece estendiamo questo concetto anche alla seconda ipotesi, intendendo per cottimo collettivo, in generale, l'assegnazione di un lavoro a cottimo fatta a un solo operaio (subordinato), ma di cui l'attuazione presuppone la cooperazione di più lavoratori, scelti dal capo cottimista ; questa definizione è vera qualunque sia la veste effettiva del capo cottimista. Intanto, quanto alla prima ipotesi, avvertiamo subito che essa può anzitutto attuarsi mediante l'interessamento di un lavoratore dipendente dall'industriale, a cui questi commette un dato lavoro a cottimo, autorizzandolo a scegliersi dei cooperatori che dipenderanno dall'industriale; oppure può attuarsi senza l'intervento di questo intermediario, quando lo stesso industriale o imprenditore assoldi una squadra di lavoratori, tra cui non sussista un capo. Il fenomeno non è, uei due casi, dissimile se non per ciò che riguarda l'esservi o no un intermediario a cui sono dall'imprenditore delegate alcune delle sue facoltà direttive 3); ma anche qui vi ha il cottimo collettivo subordinato ') Cfr. Lotmar, op. cit., Il, p. 511, sg. Il primo sistema fa detto c democratico »; il secondo « monarchico » (cfr. Bernhard, Die Akkordarbeit, p. 179). Questa designazione è esatta, in quanto rileva nel primo l'egual condizione di tutti i partecipanti, iu cui il capo-cottimista non ha che uua supremazia limitata; e la subordinazione iuvece nel secondo dei partecipanti al capo-cottimista. Naturalmente non bisogna esagerare l'importanza di questi appellativi. Tanto più che il carattere monarchico del primo nou è sempre tirannico: non lo è quando l'intera struttura del gruppo sia atteggiata a società . 2) Il « Gruppenakkord » germanico non comprende il secondo caso. Cfr. Lotmar, op. cit., p. 513. 3) Di questo caso discorre la sentenza del Pretore di Pisa, 29 marzo 1906, Contr. lav., 1906, 173. Si trattava del lavoro di scarico da navi in un porto; queste « carovane di operai non mettono capo ad alcuno: sono gruppi di operai che lavorano uniti, senza ubbidire per altro ad un capo ; non può quindi ritenersi che fra il principale e gli scaricatori vi sia di mezzo un'altra persona che possa considerarsi come un cottimista che poi suddivida il lavoro con altri operai... ».