l'art. 1627 e il contratto di trasporto
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nulla, sibbene modifica variamente la materia esistente sulla terra. La natura di codesta modificazione è varia: vi è la modificazione sostanziale e di forma cbe deriva dall'elaborazione eseguita sulla materia prima '). E vi è la modificazione di luogo: la sostanza e la forma cioè rimangono inalterate a sè, ma si alterano invece nel rapporto di spazio. Io dunque escludo che il concetto originario di questa triplice distinzione dell'art. .1627 sia stato il vieto concetto materialistico, per cui alla locazione d'opera propriamente detta occorra un « ex opere facto corpus aliquod perfectum », e cioè un risultato materiale, mentre il trasporto è solo immateriale. In questo caso avrebbe pienamente ragione il Polacco 2), il quale osservò che oggi la locazione d'opera può pure avere per fine un risultato immateriale, come il trasporto: sarebbe quindi assurdo il distinguere la locazione d'opera propriamente detta dal trasporto. Oltre al trasporto vi sono dunque ancora moltissimi altri casi di risultati immateriali: e allora come si spiega la menzione del solo trasporto? — Comunque notiamo anche noi che forse è la concezione materialistica a cui accenna il Polacco che trasse in inganno parecchi commentatori tra cui il Vita-Levi, che nel voi. II dell'opera sua trascurò a bella posta il trasporto.
Naturalmente qui alludo al contratto di trasporto disciplinato dal codice di commercio (o in altre leggi riguardanti il trasporto ferroviario, quello degli emigranti, ecc.), e ricordato nel Codice civile, e al quale strutturalmente va appaiato il contratto di noleggio. Ma non è escluso che la attività di trasporto sia affidata a un lavoratore subordinato (es. facchini, ecc.) 3).
250. Che il rapporto contrattuale tra chi dà il proprio lavoro e chi lo retribuisce (naturalmente ci limitiamo sempre al lavoro industriale in lato senso) per se stesso considerato non abbia carattere di com-mercialità è stato affermato. Questo scambio non è un'operazione commerciale: perchè l'operaio non va assimilato a un commerciante (non vende una propria merce) 4); non è merce che il lavoratore abbia acquistato coll'intenzione di rivenderla, non ha quindi un elemento positivo per la determinazione del prezzo; perciò il contratto di lavoro
') In questo caso l'elaborazione della materia può assumere due diversi aspetti. Anzitutto può lasciar intatta l'identità della cosa usata come materia prima. E pnò anche modificarla sostanzialmente, trasformandola in uua cosa diversa, nuova.
I tedeschi parlano nel primo caso di « Bearbeitung », nel secondo di « Verarbeitung » ; cfr. Endemann, Handbuch, III, p. 110, Schreiber, op. cit, p. 45, nota 15. Questa distinzione non ha grande importanza giuridica per quanto qualche questione possa nascere: ad esempio, se vi è trasformazione radicale della materia, i diritti eventuali dei terzi sulla materia fornita dal committente perdureranno sulla cosa nuova?
2)	In Rivista ita!, per le so. giurid., IV, p. 412.
3)	Rììmelin, op. cit., p. 164.
J) Così Halbwachs, La classe ouvrière et te niveau de la vie (1913), p. 106.