PARTE PRIMA. La struttura giuridica del contratto di lavoro CAPO PRIMO. Definizione e terminologia. Sommario. â 1. L'art. 1570 Codice civile. â 2. La designazione sintetica di « locazione delle opere ». â 3. Sull'opportunità di una designazione sintetica. â 4. Il termine « contratto di salariato ». â 5. E quello di « contratto di lavoro». â 6. Obbiezione del Pianini. â 7. La designazione delle due parti nel contratto di lavoro. 1. Art. 1570. « La locazione delle opere è un contratto per cui una «Ielle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede ». Queste poche parole dovrebbero essere la definizione di un rapporto così vasto e multiforme come è quello scatente dal contratto di lavoro '). Naturalmente le critiche furono acerbe, e alcune anche ingiuste. Fu detto ad esempio che in tutti i contratti sinal-lagmatici esiste l'obbligazione di fare qualche cosa, quand'anche si tratti di prestazione ad dandum. Ma la censura è infondata. Certo che ogni rapporto obbligatorio costituisce una signoria sulla volontà di una persona, un vincolo che gravita sull'attività del debitore, in quanto questi deve indirizzarla necessariamente a un dato scopo; esso presuppone appunto una determinata attività del debitore avente ') Veramente io non vorrei dare troppa importanza alla definizione del nostro contratto. La definizione è lina sintesi, e, a tutto rigore, dovrebbe essere la conclusione, non la premessa della trattazione, se ragioni di chiarezza (dattiche o no) non lo sconsigliassero. Ad ogni modo la definizione è opera più di scienza che di legislatore (cfr. pel nostro contratto Desjardins, Quegtion sociale», pag. 338). Il Larombière trova che la mancanza di una definizione nel Codice e ragionevole data la grande varietà di forme del contratto di lavoro. Ma veramente l'articolo 1710 C. N., cioè l'art. 1570 nostro, in fondo non potova dir di pih, forse neppure di meglio. Appunto data la grande varietà di quelle forme una definizione che tutte le abbracci non può che soffermarsi a certi elementi ili tutto indispensabili, che al contratto danno la sua tipica e differenziale fisionomia, e allora che cosa, quegli articoli, avrebbero dovuto dir di più ? Su ciò ancora appresso. L. Barassi. â II contratto di lavoro, ecc. â 2." ed. â 1.