LA POSIZIONE SOCIALE DELLA MANO D'OPEHA l'.LXXl concezione è sembrata insufficiente â (li. E l'A. chiama concezione materialistica quella del diritto romano, perchè, nell'originario rapporto, il locator operarmi metteva a disposizione del conduttore " una quantità di forza cieca â (2). Ma " la concezione romanistica si presta a un'interpretazione che è in perfetta armonia coli'aspetto odierno del lavoro â (3>. E su codesto concetto il Barassi insiste: " La odierna locazione di opere ha in sé una elasticità grande che la rende applicabile anche a quelle opere da cui rifugge l'idea di soggezione, di dipendenza: e noi sosteniamo che si tratta di una concezione romanistica, nei senso, s'intende, che il concetto odierno si è svolto dal germe offertoci da quel diritto immortale. Ripetiamo ancora una volta che quell' istituto si è andato svolgendo in un movimento evolutivo notevole, senza trasformarsi nella sostanza â Qui, accennandosi alle opere da cui rifugge l'idea di dipendenza, si allude a quelle occorrenti nello esercizio delle professioni e arti dette liberali. Ma quando trattasi di mano d'opera, di lavoro manuale, la cosa va altrimenti. Infatti l'A. scrive: " quando il creditore del lavoro è a contatto col lavoro, lo dirige, lo sorveglia, lo indirizza a quei risultati cui egli, mercè le prestazioni del debitore, intenda arrivare, vi ha locazione di opere. In tal caso il lavoratore è un istrumento, e un istrumento in un certo senso passivo, nel senso che presta le proprie attitudini, fisiche e intellettive perchè l'altra parte le abbia a plasmare,e dirigere e indirizzare com'egli intende â(5j. E altrove: " nella locazione d'opere il debitore non è che un istrumento nelle mani del creditore, il quale rivolge le energie, poste dall'altra parte a sua disposizione, a que' scopi che egli si prefìgge; egli si giova immediatamente e continuamente di quelle energie, le modifica, le adatta al fine, le corregge; infine egli solo è il giudice della bontà di quelle energie, man mano che ne fa uso â . 3. Ed eccoci infine alla dottrina del Modica. In essa il contratto di lavoro è " quel contratto mediante (1) Pag. 30. (2) Ivi. (3) Pag. 31. (4) Pag. 32. (5) Pag. 29. Abbiamo messo in corsivo la parola egli perchè ci sembra che andrebbe sostituita col vocabolo essa riferibile all' " altra parte â. (6) Op. cit., pag. 696.