— 572 — valiata nel tempo. Questa è la ragione del fisco. Va però registrata anche una differente soluzione del problema. Tale soluzione assume « la necessità di commisurare il tributo ad un effettivo incremento di ricchezza », e ne fa discendere che « le differenze di numerario conseguenti alla, svalutazione monetaria non sono assoggettabili a tassazione » (1), giacché non rappresentano un effettivo incremento di ricchezza. Questa è la ragione del contribuente. 2. Opposta a quella del fisco, quest’ultima ragione è stata finora applicata al problema dell imposizione sul « maggior ricavo, conseguito da un impresa commerciale su un credito di valore, corrisposto dal debitore per reintegrare una diminuzione patrimoniale che, diversamente, l’impresa creditrice avrebbe risentito, per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria » (2). Per cominciare, la sua confutazione può essere riferita proprio all’obbligazione costruita come obbligazione di valore: sia perché questa è una figura adeguatamente rappresentativa dei redditi monetari dovuti all’inflazione, sia per l’attuale propensione della giurisprudenza a qualificare in senso « valorista » obbligazioni sinora qualificate come di valuta. Donde l’attuale diffusione della figura, e dei presupposti di imposizione rappresentati dalla percezione di redditi monetari dovuti all’inflazione (3). La riduzione dell’obbligazione tributaria al tipo dell’obbligazione di dare una data quantità di specie monetarie si riporta ad un ordine di fenomeni complessi e risalenti nel tempo : essenzialmente però (1) Cfr. Uckmar, Le differenze di numerario conseguenti alla svalutazione monetaria non sono assoggettami ad imposizione, nota a Cassaz., Sez. I 16 ottobre 1974, n. 2874, in Dir. prat. triti., 1975, II, 3 ss. Per altro, più che a questa nota, dobbiamo la conoscenza della «ragione del contribuente» alla sentenza annotata. La nota si riferisce, infatti, solo indirettamente al caso deciso (cfr. avanti la nota 15). È invece specificamente riferito a questa sentenza lo scritto di Granelli, Svalutazione monetaria, reddito e incrementi di valore, retro, 1975, II, 184 ss. ; nello stesso senso, sul punto specifico, cfr. anche Marongiu, Le riserve tecniche delle imprese di assicurazioni nella disciplina dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Dir. prat. trib., 1979, I, 296 ss. (2) Così la massima redazionale della sentenza citata, toc cit. (3) Cfr., da ultimo, anche per maggiori notizie bibliografiche, Quadri, Danno e risarcimento nelle obbligazioni pecuniarie, in Oiur. it., 1979, I, 971 ss. Interessanti informazioni si possono trarre soprattutto da ’ Inzitari, Infla-tionsschaden beim Verzug mit Geldschulden in der italienischen Rechtspreehung in Rechi der Intemationalen Wirtschaft, 1979, 447 ss.; Noóhmals zum Infla-Honsschaden beimVerzug mut GeldsohulÀen in der italienischen Rechtspreehung, ivi (di prossima pubblicazione); Interesse e maggior danno: storia di una vicenda concettuale, in Politica del diritto (di prossima jiubblicazione).