Ill
permanenza all'estero e puramente occasional, o temporanea e la residenza dei contribuenti stessi sia sempre nel Regno. A questo effetto il beneficio della proroga e accordato anche al cittadino che, pur avendo l'abituale residenza nei Regno, si trovi all'epoca di scadenza della dichiarazione in paese straniero per una ragione di pubblieo servizio.
Tutto cio che in rapporto alia proroga predetta si dice per il cittadino residente all'estero vale anche, ed a maggior ragione, per lo straniero che non risieda nel Regno e che e ugualmente tenuto al pagamento dell'imposta sul patrimonio costituito dai suoi beni esistenti nello Stato, a norma del primo comma, dell'art. 6.
Per quanto riguarda gli enti collettivi che sieno soggetti all'imposta sul patrimonio una prima disposizione contenuta nel-l'articolo 34 afferma l'obbligo di essi a presentare la dichiarazione entro un rnese dalla chiusura del bilancio 1919.
Che se al 30 giugno 1920 tale approvazione non e ancora av-venuta, gli enti medesimi dovranno, in ogni caso, presentare entro il 31 luglio successivo una dichiarazione per la liquidazione provvisoria dell'imposta, salvo ad effettuare la liquidazione definitiva dell'imposta stessa allorche, approvato il bilancio predetto, l'ente ne fara presentazione entro il termine di un mese dalla data relativa.
Diverso e il procedimento rispetto a quegli enti il cui bilancio abbia una data di chiusura che non coincide col 31 dicembre.
Per questi enti e affermato, anzitutto, l'obbligo di una dichiarazione provvisoria da farsi entro il 31 maggio 1920 sulla base dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 31 dicembre 1919. Che se questo bilancio non fosse ancora approvato al 31 maggio sud-detto e non lo fosse neppure entro il 30 giugno successivo, l'ente sarebbe obbligato a presentare una denunzia per liquidazione provvisoria d'imposta non oltre il 31 luglio 1920.
Una seconda dichiarazione dovrebbe poi presentare l'ente me-desimo entro 30 giorni dalla data d'approvazione del bilancio successivo, in modo da integrare la denunzia della consistenza