52 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh diversa da quella del figlio perdono il loro diritto di custodia del bambi- no quando questi ha raggiunto l’età di 7 anni (art. 130). Una delle condi- zioni per la custodia del bambino è la fedeltà (art. 128), condizione che priva della custodia l’ apostata uomo o donna. Quanto alla patria potestà un mus ano, essa non può venire esercitam da un non mus mano (art. 164). 3.3. Difjjarz'fd in Materia di mmwiafle e di tefta/fleflta Il diritto mustflmano vieta la successione tra i musulmani e i non mu— sulmani. L’apostata che abbandona l’Islam non può ereditare da nessu- no e solo 1 su 01 eredi musulmani possono ereditare da lui. Ciò significa che sia nel caso di conversione all’ Islam sia 1n quello di abbandono dell’Islam, solo gli er e mus ani possono beneficiare della sua suc- cessione, mentre gli eredi non musulmani ne sono privati. P oconcerne il testamento, il dintto mus1flmano permette la costituzio one diun le etoga esntame tario tram usulmani e non musulmani. Quanto all’effetto dell’apcistasia sul legato testamentario, i pareri sono di- visi. I legislatori arabi mantengono qui un certo riserbo nella formulazio- ne di tali norme, specialmente per quanto riguarda la questione dell’apo- stasia. Certi paesi come la Giordania 0 la Libia non la considerano nep- pure, sottintendendo che, per colmare la lacuna, ci si deve riferire al di ritto musulmano classico. L’ la la questione della successione tram usulmani e non mu- sulmani all’afticolo 6 della legge 77 / 1943, che dice: «Non vi è successio- ne tra un mus o e un non mus o. 1 è successione tra non mu- sulmani». Questa legge non dice invece nulla riguardo all’apostasia. Que- st ’articolo conteneva un secondo comma, in seguito soppresso, che diceva: «L’aposmta non eredim da nessuno; i suoi beni acquisiti prima dell’apostasia pass ssano ai suoi e1redi musulmani; e i suoi beni acquisin' do- po l’apostasia al tesoro pubblico». Il memorandum dice Ale unirn rnrib della C0 omini ssione si sono opposti al comma 2 di que nar- dcolo concernente la successione dell’a m.Essi hanno sostenuto che5 e con trario all’art. 12 della Costituzione, che gaîantisce la libertà di fede per tutti. Essi L ,] L a ' ‘ ZV ' ,] l' " L' IFO che queste nonne son lrnprontate a uno Spcl.flton reli%ioso C C pare essere contrario alla ostituzione. Essi anno unto ragius to che persone innocenti subissero una sanzione a causa dell jpostasia 6del loro padre, men-