52 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh

diversa da quella del figlio perdono il loro diritto di custodia del bambi-
no quando questi ha raggiunto l’età di 7 anni (art. 130). Una delle condi-
zioni per la custodia del bambino è la fedeltà (art. 128), condizione che
priva della custodia l’ apostata uomo o donna. Quanto alla patria potestà

un mus ano, essa non può venire esercitam da un non mus
mano (art. 164).

3.3. Difjjarz'fd in Materia di mmwiafle e di tefta/fleflta

Il diritto mustflmano vieta la successione tra i musulmani e i non mu—
sulmani. L’apostata che abbandona l’Islam non può ereditare da nessu-
no e solo 1 su 01 eredi musulmani possono ereditare da lui. Ciò significa

che sia nel caso di conversione all’ Islam sia 1n quello di abbandono
dell’Islam, solo gli er e mus ani possono beneficiare della sua suc-
cessione, mentre gli eredi non musulmani ne sono privati.

P oconcerne il testamento, il dintto mus1flmano permette la
costituzio one diun le etoga esntame tario tram usulmani e non musulmani.
Quanto all’effetto dell’apcistasia sul legato testamentario, i pareri sono di-

visi.

I legislatori arabi mantengono qui un certo riserbo nella formulazio-
ne di tali norme, specialmente per quanto riguarda la questione dell’apo-
stasia. Certi paesi come la Giordania 0 la Libia non la considerano nep-
pure, sottintendendo che, per colmare la lacuna, ci si deve riferire al di
ritto musulmano classico.

L’ la la questione della successione tram usulmani e non mu-
sulmani all’afticolo 6 della legge 77 / 1943, che dice: «Non vi è successio-
ne tra un mus o e un non mus o. 1 è successione tra non mu-
sulmani». Questa legge non dice invece nulla riguardo all’apostasia. Que-
st ’articolo conteneva un secondo comma, in seguito soppresso, che
diceva: «L’aposmta non eredim da nessuno; i suoi beni acquisiti prima
dell’apostasia pass ssano ai suoi e1redi musulmani; e i suoi beni acquisin' do-
po l’apostasia al tesoro pubblico». Il memorandum dice

Ale unirn rnrib della C0 omini ssione si sono opposti al comma 2 di que nar-
dcolo concernente la successione dell’a m.Essi hanno sostenuto che5 e con
trario all’art. 12 della Costituzione, che gaîantisce la libertà di fede per tutti. Essi

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che queste nonne son lrnprontate a uno Spcl.flton reli%ioso C C pare essere
contrario alla ostituzione. Essi anno unto ragius to che persone
innocenti subissero una sanzione a causa dell jpostasia 6del loro padre, men-