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civile, invero, la sospensione riguarda solo l'attività esecutiva mirante alla espropriazione, quando rischi di provocare pregiudizi irreparabili, rendendo vana la decisione finale che fosse eventualmente favorevole all'esecutando.
In ogni caso, dunque, la sospensione può essere concessa ove sussista — oltre alla probabile fondatezza dell'impugnazione — anche la possibilità che l'atto leda, con immediatezza e con gravità, l'interesse dell'impugnante; ma si deve escludere che l'atto di accertamento provochi queste conseguenze, proprio perché non consente, nonostante la sua naturale qualità esecutiva, di dare concretezza alla pretesa tributaria, essendo necessaria, invece, la mediazione di un atto ulteriore (20).
Per identiche ragioni, non appare suscettibile di sospensione l'efficacia esecutiva dell'avviso di liquidazione, che non è titolo legittimante la procedura esecutiva. Insuscettibile di essere sospesa è pure la dichiarazione, per la mancanza di un effetto immediatamente dannoso, benché l'ufficio finanziario se ne avvalga — mediante un istantaneo processo di appropriazione — per esigere il tributo relativo, e quindi essa assuma la rilevanza e gli effetti di un atto impositivo.
L'ingiunzione rientra, invece, nel paradigma tipico dell'atto esecutivo sospendibile, poiché essa produce — legittimando e introducendo il procedimento espropriativo — una diretta lesione dell'interesse di cui è portatore il soggetto passivo, o può provocare danni gravi e irreversibili che pregiudicherebbero l'esito del giudizio. Naturalmente la decisione, che accolga la richiesta incidentale del contribuente, può fondarsi sia su vizi propri dell'atto, oggetto dell'impugnazione, sia su vizi dell'atto presupposto, che sia stato o sia a sua volta impugnato (21).
Rammento che sto qui assumendo come vero (o quale ragionevole ipotesi de iure condendo) la tesi secondo la quale al giudice speciale tributario spetti anche la facoltà di emettere provvedimenti di sospensione cautelare. E desidero mettere in evidenza che questa con-
(20)	Apparentemente, l'art. 56, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 131/1986 sembra presupporre la sospendlbilità dell'atto di accertamento. Ma la norma riguarda il ricorso all'intendente di finanza, in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale; e, come si dirà più avanti nel testo, la decisione positiva dell'intendente non è subordinata alla ricorrenza dei presupposti necessari, invece, per l'analogo provvedimento giudiziale.
(21)	In tal senso dispone l'art. 16, comma 3, del D.P.R, n. 636/1972 sul contenzioso tributario.