riformato con componenti eletti dai Consigli regionali, ecc. Penso piuttosto in termini sostanziali ad un modulo decisionale il cui risultato costituisca l’espressione di un accordo, o conflitto, di diverse riepilogazioni di uno stesso elettorato. Il fatto che su di una serie di materie si richieda l’accordo di diverse espressioni della volontà popolare costituirebbe un ulteriore potente fattore di concorrenza nel sistema democratico. A prima vista, ciò rappresenta una frantumazione della nozione tradizionale di un potere sovrano, unitario e totalizzante. Però, in proposito occorre tenere conto che la realtà di poteri in un certo senso sovrapposti (cioè, una forma di concorrenza di competenze) è - per altri versi - già presente, ed in un certo senso intrinseca alla costituzione dello stato moderno. Si consideri infatti la tripartizione in potere legislativo, esecutivo e giudiziario, affermatasi storicamente proprio come rottura del «monopolio» precedente, per cui sussisteva un solo signore assoluto della norma giuridica, sia nella sua formazione, che nella sua attuazione, che infine nella sua interpretazione autentica. La ripartizione dei poteri, in questo senso, è stata introdotta proprio per rompere quel monopolio, dal momento che tutti e tre i poteri costituzionali dei moderni sistemi rappresentativi afferiscono, o sono competenti, sulla stessa materia: approvare una norma, applicare quella norma, o decidere sulla sua interpretazione in caso di controversia è, tutto sommato, godere di un potere sostanzialmente analogo. Sussiste sì il problema, dibattuto dai costituzionalisti, sul dove risieda il potere ultimo in caso di conflitto. Ma, a parte i casi limite, si può osservare come il conflitto, nella normalità dei casi, rimanga latente, con una latenza che in fondo è funzionale allo scopo di limitare il potere di ciascuno dei vari titolari, proprio in quanto ognuno deve tenere conto delle posizioni degli altri per evitare di arrivare al punto di rottura. In conclusione, l’analogia interessante è quella per cui una con-competenza su una stessa materia sostanziale già esiste nel nostro ordinamento e proprio al fine concreto di creare una concorrenza-vincolo all’esercizio del potere (per quanto ciò possa apparire dissonante su di un piano formale). 48