RIVISTA BANCARIA
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bontà della legge che lo regola; ma anche dalle persone che lo servono, La fortuna di ogni istituzione dipende sempre più dagli uomini che dalle leggi. 11 giudizio arbitrale ha potuto ottimamente funzionare a Trieste, perchè nella classe commierciale di Trieste, si è sempre facilmente trovato un largo numero di persone, disposte ad assumere gratuitamente la funzione di arbitro e ad adempiere questa funzione con scrupolosa diligenza e con alto senso di probità e di responsabilità. Ma sarebbe fare un torto alla classe commerciale sorprendersi di ciò. La classe commerciale sente forse più di ogni altra come collabo-rare alla migliore amministrazione della giustizia vuol dire servire nel modo più utile il proprio paese e se stessi; e le persone disposte a servire questa causa con probità sono molto più numerose di quello che comunemente si crede, anche tra i commercianti più modesti e più appartati dalla cosa pubblica.
     Per cui ritengo di non appormi mlale giudicando che l’organizzazione del giudizio arbitrale nei grandi centri commerciali del Regno potrebbe contare sulla stessa spontanea e disinteressata collaborazione della classe commerciale che è offerta dalla classe commerciale di Trieste.
     6)     Ed ora poche parole sull’inquadramento del giudizio arbitrale nel progettato ordinamento della borsa merci.
     Quanto ho premesso spero abbia diradato ogni equivoco sulla natura strettamente arbitrale dell’istituto triestino; cosicché le giuste preoccupazioni contro il moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali non hanno affatto ragione di manifestarsi nei riguardi del problema qui proposto. Circa poi l’estensione dell’ordinamento del giudizio arbitrale della Borsa di Trieste alle altre Borse del Regno bisogna distinguere tra ciò che nell’istituto triestino è ordinamento riflesso del generale ordinamento dell’arbitrato e ciò che è la struttura specifica dell’Istituto triestino.
     Dal primo aspetto ogni estensione prematura delle norme sull’arbitrato dettate dal regolamento di procedura civile austriaco sarebbe inopportuna, perchè il problema della riforma generale dell’arbitrato è un problema che può trovare sede solo nella riforma del codice di procedura civile; se il progetto redatto dalla Commissione Reale per la riforma dei Codici diverrà legge, come ci auguriamo avvenga presto, anche in materia di arbitrato — e sopratutto per ciò che riguarda i rimedi contro i lodi — non avremo nulla da invidiare alla legislazione austriaca. E’ garanzia la larga collaborazione al progetto del Carne-lutti, che non da ieri ha fatto la diagnosi dei mali del nostro arbitrato e ne ha indicato i rimedi (Rio. dir. comm. 1923, 1, 58).
     Dal secondo aspetto invece l'ordinamento del giudizio arbitrale