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RIVISTA BANCARIA
gistratura non venga largamente utilizzata per la risoluzione delle controversie nascenti da affari fuori borsa, per i quali d’altronde, non meno che per gli affari di borsa, e vivo il bisogno di una giustizia più economica e più rapida di quella che può essere resa dallo Stato.
    Riteniamo pertanto che l’ordinamento del giudizio arbitrale di 1 rieste deva essere anche sotto questo riguardo non solo seguito, ma allargato come propone il citato art. 61 dello schema di Regolamento sulle borse merci.
    11 deferimento al giudizio arbitrale di borsa è ammesso secondo lo schema proposto non solo per le controversie nascenti da affari aventi per oggetto merci quotate in borsa, ma per qualunque controversia commerciale. Aggiungeremmo, per ovvie ragioni : tra commercianti.
    Naturalmente presupposto per tale deferimento deve rimanere la stipulazione di una clausola compromissoria espressa, per mantenere qui più che mai rigido il principio della natura strettamente arbitrale dell istituto; che nessuno, crediamo, vorrebbe incamminarsi verso la ricostituzione di giurisdizioni speciali commerciali, condannate dall’esperienza.
    11 problema legislativo più delicato in proposito è quello di impedire che clausole compromissorie siano inserite di sorpresa nei contratti, senza che rispondano all’effettiva volontà dei contraenti. In proposito la legge introduttiva al Reg. proc. civ. austriaco (art. XIV), riprodotta dall art. 57 Stat. Borsa di Trieste, esige che la causola compromissoria per essere valida sia stipulata all’atto della conclusione o prima della liquidazione dell’affare (non prima della conclusione).
    Inoltre limita ai soli commercianti iscritti nel registro di commercio la disposizione per cui la clausola compromissoria stampata nelle lettere commerciali si intende tacitamente accettata dal destinatario, se questi non abbia sollevato eccezione.
    Infine la legge stessa (art. XXIII) (Coni. art. 107 Stat. Borsa di Trieste) dichiara nulla la clausola compromissoria quando un’unione di produttori, che abbia il monopolio di una data merce, imponga ai propri clienti la clausola compromissoria come condizione per poter approvi-gionarsi di questa merce.
    Sono disposizioni della cui saggezza nessuno potrebbe dubitare e che segnano un’ottima guida al nostro legislatore, in questa delicata materia.
    7)     Concludo riprendendo un concetto già autorevolmente posto dal Carnelutti nello scritto citato. L’amministrazione della giustizia attraversa un periodo di crisi che tutti conoscono. Per uscire da questa crisi bisogna alleggerire quanto più è possibile il lavoro dei tribunali migliorando e sviluppando l’istituto dell’arbitrato sopratutto nel